Ordinanza n. 5471/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 3925/2020 del 19 novembre 2020, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, nei confronti del Comune di Napoli in materia di inadempimento contrattuale da appalto pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione, da parte del Comune di Napoli, della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3925/2020 in materia di inadempimento contrattuale da appalto pubblico
Esito
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza è stata disposta una verificazione contabile per determinare l’esposizione debitoria del Comune in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3925/2020, anche tenendo conto delle statuizioni della sentenza del Tribunale di Napoli n. 14295/2015 confermate in appello; il debito residuo dopo i pagamenti effettuati durante il giudizio, con imputazione prima agli interessi ai sensi dell’art. 1194, comma 2, c.c.; e il residuo dovuto per le spese di lite. Il verificatore ha chiesto chiarimenti sulla possibilità di scomputare dal debito l’importo di € 68.541,37 relativo al mandato comunale n. 8910 del 3 luglio 2007, che il Comune assumeva pagato e che il Consorzio contestava.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di chiarimenti del verificatore, impartendo istruzioni per la prosecuzione della verificazione, senza definire il giudizio di ottemperanza. Ha precisato che sono scomputabili i pagamenti effettuati durante il giudizio di ottemperanza e, per identità sostanziale, anche quelli compiuti prima della sua instaurazione ma dopo la pubblicazione della sentenza da eseguire, avvenuta il 19 novembre 2020. L’importo di € 68.541,37 riferito al mandato del 3 luglio 2007 non può invece essere scomputato: sebbene risulti assistito da riscontri contabili del tesoriere, il pagamento è anteriore alla sentenza del 2020 e il relativo giudicato copre il dedotto e il deducibile. Per provare un pagamento occorre documentazione che attesti l’effettiva corresponsione al beneficiario; la mera emissione di un mandato non basta. È stata confermata l’udienza camerale del 5 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 1194, comma 2, c.c.
tenuto conto del criterio di imputazione esplicitato all’art. 1194, comma 2, del codice civile, a termini del quale il “pagamento fatto in conto capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi”.
Nel calcolo del debito residuo, i pagamenti imputabili a capitale e interessi devono essere computati prima a copertura degli interessi.
art. 66 c.p.a.
Visto l’art. 66 cod. proc. amm.;
La disposizione è richiamata quale base processuale della verificazione; l’ordinanza non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, ai fini della determinazione del debito residuo possono essere scomputati i pagamenti compiuti in esecuzione della sentenza da ottemperare anche prima dell’instaurazione del giudizio, purché successivi alla pubblicazione della sentenza stessa.
- Un pagamento anteriore alla sentenza da eseguire non può essere dedotto come scomputo nel giudizio di ottemperanza quando il giudicato abbia coperto il dedotto e il deducibile.
- La prova dell’avvenuto pagamento richiede quietanza o altra documentazione, bancaria o non bancaria, che attesti l’effettiva corresponsione della somma al beneficiario; la sola emissione del mandato di pagamento non è sufficiente.
- Quando un pagamento è imputabile contemporaneamente a capitale e interessi, esso va imputato prima agli interessi, secondo l’art. 1194, comma 2, c.c.
Come è indicizzato
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