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Ordinanza

Ordinanza n. 4418/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza in relazione alla sentenza n. 2694/2019 pubbl. il 24/12/2019, Tribunale di Milano, (Sezione Lavoro), passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202505129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Decreto del Rettore dell’Educandato Statale “Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa” di Milano del 14 febbraio 2025, di inserimento della ricorrente nella graduatoria di istituto di terza fascia ATA 2024/2027, contestato per l’omesso riconoscimento del punteggio relativo al servizio prestato presso un diverso istituto scolastico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2694/2019, passata in giudicato, che aveva riconosciuto ai fini giuridici il servizio prestato come collaboratrice scolastica presso l’Istituto Comprensivo “Riccardo Massa” dal 24 settembre 2018 al 31 agosto 2019 e disposto la conseguente rettifica del punteggio ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ATA. La ricorrente lamenta che il decreto del 14 febbraio 2025, adottato in dichiarata esecuzione di un’altra sentenza del giudice ordinario e relativo alla graduatoria di istituto 2024/2027, non le abbia attribuito il punteggio derivante da quel servizio. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità per difetto di giurisdizione: la controversia riguarda il diritto alla corretta attribuzione del punteggio in una graduatoria di istituto che, secondo la giurisprudenza richiamata, deriva da un procedimento automatizzato basato sui titoli e non da una procedura concorsuale con valutazioni comparative.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso né ha ancora dichiarato il difetto di giurisdizione. Ha segnalato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione rilevata d’ufficio della possibile inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assegnando venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito di memorie sulla sola questione e rinviando la trattazione alla camera di consiglio del 20 novembre 2026. La decisione sul merito dell’ottemperanza e sulla giurisdizione è quindi riservata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto necessario segnalare alle parti la predetta questione rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando loro il termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per presentare memorie vertenti su tale unica questione.

    La disposizione è applicata per sottoporre al contraddittorio delle parti la questione di possibile inammissibilità per difetto di giurisdizione rilevata d’ufficio, concedendo un termine per memorie prima della decisione.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando loro un termine per presentare memorie sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiRiparto di giurisdizione

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