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Ordinanza

Ordinanza n. 15523/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2976/2025, pubblicata in data 12.03.2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 37662/2023. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a..

Giustizia amministrativa202512825

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o inesatta esecuzione del giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, relativo al riallineamento della carriera, all'inquadramento stipendiale e al pagamento delle differenze retributive

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2976/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 12 marzo 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al riallineamento della carriera ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.P.R. 399/1988, all'inserimento nella fascia stipendiale 15-20 anni dal 1° maggio 2020, con anzianità utile di 16 anni e 8 mesi, e al pagamento delle differenze retributive e degli accessori di legge. La ricorrente ha chiesto anche la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Con memoria del 2 aprile 2026 ha lamentato l'inesatta esecuzione del giudicato, sostenendo che avrebbe dovuto essere inquadrata nella fascia 21 dal 31 agosto 2024, mentre il passaggio sarebbe avvenuto soltanto il 31 agosto 2025. Il Ministero ha riferito di aver liquidato la sorte capitale e di dover ancora liquidare gli accessori di legge, chiedendo un rinvio per completare l'attività.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza né deciso la contestazione sull'esatta decorrenza dell'inquadramento. Ha disposto incombenti istruttori: il Ministero dovrà depositare, entro 45 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, una relazione dettagliata che risponda alle doglianze della ricorrente e chiarisca se sia stata completata la liquidazione degli accessori; la ricorrente dovrà fornire chiarimenti, in particolare precisando se il disallineamento dipenda dal decreto di ricostruzione della carriera n. 2026 del 18 febbraio 2025 oppure dalla sua concreta esecuzione. La prosecuzione è fissata alla camera di consiglio dell'11 novembre 2026. Nessuna decisione è stata assunta sulla richiesta di astreinte o sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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