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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22721/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato. Con l'unico motivo ha contestato la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato l'uso di mezzo fraudolento e l'esposizione della cosa alla pubblica fede. La difesa ha anche depositato memoria chiedendo l'ammissibilità del ricorso e la restituzione alla sezione ordinaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Quanto all'aggravante del n. 2, ha rilevato che la Corte di merito aveva correttamente valorizzato la schermatura e la rimozione delle placche antitaccheggio come mezzo fraudolento, cioè condotta insidiosa e astuta idonea a sorprendere la volontà del detentore ed eludere i sistemi di difesa, senza alcun riferimento al danneggiamento. Quanto all'aggravante del n. 7, ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la sottrazione di merce munita di placca antitaccheggio in un esercizio commerciale integra furto aggravato per esposizione alla pubblica fede, poiché il dispositivo consente solo la rilevazione acustica all'uscita e non un controllo a distanza idoneo a escludere tale esposizione; è stata inoltre ritenuta corretta l'esclusione di un sistema di sorveglianza specificamente efficace. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    L'aggravante è integrata dall'uso di un mezzo fraudolento, ossia da una condotta insidiosa e astuta che elude gli accorgimenti predisposti a tutela del bene e sorprende la volontà del detentore; non coincide con la mera violenza sulle cose.

  • art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

    art. 625, primo comma, n. 7)

    L'aggravante ricorre quando la cosa sottratta è esposta alla pubblica fede; la presenza della sola placca antitaccheggio non esclude l'aggravante, se il sistema consente soltanto una rilevazione acustica all'uscita e non un effettivo controllo a distanza impeditivo della sottrazione.

Massime di principio

  • Nel furto, l'aggravante del mezzo fraudolento può essere integrata da modalità operative come la schermatura o rimozione di dispositivi antitaccheggio, purché tali condotte siano idonee a eludere i presidi predisposti dal detentore del bene.
  • L'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dalla mera presenza di un dispositivo antitaccheggio, se questo non consente un controllo effettivo e a distanza del bene e si limita a segnalarne l'eventuale passaggio non autorizzato.
  • In sede di legittimità, il motivo che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata ed erroneamente sovrapponga piani diversi della motivazione può essere dichiarato manifestamente infondato e condurre all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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