Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6082/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5511/2025, relativa all’annullamento degli atti di dimensionamento scolastico e al ripristino dell’autonomia dell’istituto comprensivo del Comune ricorrente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha proposto ricorso per ottemperanza sostenendo che la sentenza del Consiglio di Stato n. 5511/2025 imponesse alla Regione Campania e alle amministrazioni scolastiche competenti di accorpare l’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Sapri all’Istituto Comprensivo Santa Marina Policastro, individuando quest’ultimo quale sede centrale. La sentenza posta in esecuzione aveva confermato, con diversa motivazione, l’annullamento degli atti di dimensionamento scolastico, ritenendo violata la disciplina contenuta nelle linee guida regionali, secondo cui, in caso di accorpamento di istituzioni scolastiche appartenenti a Comuni diversi, la sede centrale doveva essere individuata presso la scuola con il maggior numero di alunni, salvo intese tra i Comuni. Il Comune ha dedotto l’inerzia delle amministrazioni, nonostante la notificazione della sentenza. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso e hanno sostenuto che l’esecuzione avrebbe potuto riguardare soltanto l’assetto dell’anno scolastico 2024/2025, senza precludere il successivo esercizio del potere regionale di programmazione e dimensionamento della rete scolastica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more, infatti, il Comune aveva già instaurato davanti al TAR per la Campania un analogo giudizio di ottemperanza, formalmente riferito alla sentenza di primo grado ma sostanzialmente avente lo stesso petitum e la stessa causa petendi del presente giudizio: ottenere l’esecuzione del medesimo giudicato di annullamento degli atti di dimensionamento scolastico. Il TAR per la Campania, con sentenza n. 7439/2025, passata in giudicato, aveva accolto il ricorso e ordinato alla Regione di ripristinare l’autonomia scolastica dell’Istituto Comprensivo Santa Marina–Policastro Bussentino, adottando tutti gli atti necessari, compresa l’attivazione del codice meccanografico, nominando anche un commissario ad acta per il caso di inottemperanza. Tale giudicato ha definito stabilmente la controversia esecutiva e ha precluso un nuovo esame della medesima materia per violazione del ne bis in idem. Inoltre, avendo il Comune già ottenuto una pronuncia favorevole idonea a soddisfare la pretesa esecutiva, non residuava un interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio davanti al Consiglio di Stato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    in caso di accorpamento di due o più istituzioni scolastiche appartenenti a diversi Comuni la sede centrale è individuata nella sede della scuola che presenta il numero più alto di allievi fatte salve le intese tra i Comuni di cui al successivo punto 6.2

    La disposizione è richiamata quale base della censura accolta nella sentenza posta in esecuzione: la Regione, essendosi auto-vincolata alle proprie linee guida, avrebbe dovuto individuare come sede centrale l’istituzione scolastica con il maggior numero di alunni.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile; la decisione definisce il giudizio dichiarando l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili al giudizio deciso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un giudizio di ottemperanza, un altro giudice definisce con sentenza passata in giudicato un giudizio avente il medesimo petitum sostanziale e la medesima causa petendi, il secondo giudizio non può essere nuovamente esaminato per violazione del ne bis in idem.
  • La formazione del giudicato su una pronuncia di ottemperanza che soddisfa la pretesa esecutiva del ricorrente determina la sopravvenuta carenza dell’interesse concreto e attuale alla prosecuzione di un distinto giudizio di ottemperanza avente il medesimo oggetto.
  • Ai fini dell’identità della controversia esecutiva rileva il petitum sostanziale, non la mera diversa indicazione formale della sentenza della cui esecuzione si chiede l’attuazione, quando entrambe le iniziative mirano a dare esecuzione al medesimo giudicato di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.