Cassazione Penale, Ordinanza n. 20411/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., perché meramente reiterativo di doglianze già esaminate in appello e privo di un concreto confronto con le ragioni della decisione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva affermato la sua responsabilità penale per il reato di cui all'art. 707 c.p. (possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli o di strumenti atti ad aprire o scassinare). Con l'unico motivo ha dedotto manifesta illogicità della motivazione e nullità della sentenza, sostenendo in sostanza che la decisione di merito fosse erronea. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura si limitava a riproporre questioni già dedotte in appello e già disattese, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre, il secondo ricorso allegato è stato ritenuto inconferente rispetto alla decisione impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato per cui è stata affermata la responsabilità penale in appello.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve contenere motivi specifici; la riproposizione di censure già dedotte in appello, senza reale confronto con la decisione impugnata, integra inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non è specifico e si risolve nella mera reiterazione delle doglianze già proposte in appello, senza confutare in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede un effettivo confronto critico con le ragioni poste a base della decisione di merito; non è sufficiente una censura apparente o assertiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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