Cassazione Civile, Ordinanza n. 31749/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilità per giudicato interno, ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato ex ENPALS volta a ottenere il ricomputo della base di calcolo della quota B della pensione e dei supplementi, senza applicazione del limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Roma aveva respinto il gravame dell'INPS. L'Istituto ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che il massimale pensionabile dovesse continuare ad applicarsi anche alla quota B dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo. Il resistente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso per asserito giudicato interno, oltre a difendersi nel merito. La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare, ritenendo che il ricorso investisse comunque la statuizione decisiva sulla perdurante vigenza del massimale, e ha accolto il motivo dell'INPS nel merito, ribadendo l'orientamento consolidato secondo cui, nella determinazione della quota B, non può essere computata la parte di retribuzione giornaliera eccedente il limite di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, non essendo tale limite stato espressamente abrogato né incompatibile con la disciplina successiva.
Norme richiamate
Il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla norma continua ad applicarsi anche al calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo; la disposizione non risulta abrogata espressamente e non è incompatibile con la disciplina successiva.
Il richiamo contenuto nella norma non esclude l'applicazione del massimale pensionabile per la quota B; la Corte lo legge in modo compatibile con il sistema previgente, senza ritenere superato il limite di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971.
La quota A si riferisce alle anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993, la quota B alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993; la questione controversa riguarda il criterio di calcolo della quota B.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.
art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.
Viene richiamato nel provvedimento per il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni in diritto, ma sull'unità minima della decisione; l'impugnazione che investa anche solo uno degli elementi della statuizione consente di riaprire la cognizione sull'intera ratio decisoria.
- Quando una disciplina speciale pensionistica non prevede un'espressa abrogazione di un limite massimo di retribuzione pensionabile, tale limite continua ad applicarsi se non è incompatibile con la normativa sopravvenuta.
- Nella determinazione della quota B del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo non deve essere computata la parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale stabilito dalla normativa speciale vigente.
- L'interpretazione delle norme pensionistiche speciali deve essere sistematica e coerente con l'assetto complessivo del regime, potendosi ritenere coessenziale il tetto retributivo ove esso contribuisca all'equilibrio tra livelli di prestazione e condizioni di accesso più favorevoli rispetto al regime generale.
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