Cassazione Civile, Ordinanza n. 09872/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario della riscossione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per TOSAP emesso in relazione all'omesso versamento del tributo per l'anno 2010, riferito a fioriere collocate sulla pubblica via davanti ai propri uffici. In primo e secondo grado i giudici di merito avevano respinto la pretesa della contribuente, ritenendo che l'area fosse di uso pubblico e quindi assoggettabile a TOSAP, anche perché considerata marciapiede destinato al pubblico passaggio e comunque area privata gravata da servitù di pubblico passaggio. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 825 c.c. e dell'art. 38 del d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che non fosse stata provata l'esistenza di una servitù di pubblico passaggio sull'area privata e che la Corte di merito avesse erroneamente ravvisato una dicatio ad patriam senza accertarne i requisiti, in particolare la volontà del proprietario di destinare il bene all'uso collettivo, l'uso pubblico continuativo e il possesso utile all'usucapione. La ricorrente ha inoltre richiamato la volontà di delimitare il piazzale con fioriere proprio per escluderne l'uso pubblico. Dopo la richiesta di decisione a seguito di proposta di definizione accelerata, la parte ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso per intervenuta transazione, senza che vi fosse accettazione delle controparti costituite; le intimate non hanno depositato controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia sopravvenuta al ricorso, valorizzando la carenza di interesse alla decisione. Ha inoltre escluso l'applicazione della condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. richiamata dall'art. 380-bis c.p.c., osservando che tale conseguenza opera solo quando la decisione sia resa in conformità alla proposta di definizione accelerata, circostanza non ricorrente nel caso in cui il giudizio si estingua per rinuncia successiva alla richiesta di discussione. Non è stata pronunciata condanna alle spese in favore delle intimate, poiché non si erano costituite nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la mancanza dei presupposti dell'occupazione tassabile e l'insussistenza di una servitù di pubblico passaggio sull'area.
art. 38 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato dalla ricorrente quale norma violata in relazione ai presupposti applicativi della TOSAP.
Indicati come parametri del motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
La Corte ne sottolinea la versione novellata, affermando che della rinuncia deve essere data mera comunicazione alle parti controricorrenti da parte della cancelleria e che tale adempimento non è prescritto per le parti intimate non costituite.
Richiamato per affermare che la rinuncia comunicata integra una sopravvenuta carenza di interesse e comporta l'estinzione del giudizio.
Richiamato nel contesto della proposta di definizione accelerata e della verifica se trovi applicazione la sanzione aggravata prevista quando la decisione sia conforme alla proposta.
La Corte esclude la sua applicazione perché la causa è stata definita per rinuncia e non con decisione in conformità alla proposta di definizione accelerata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, anche se sopravvenuta dopo la richiesta di decisione sulla proposta di definizione accelerata e in assenza di accettazione delle parti intimate non costituite, determina l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sanzione aggravata prevista dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., richiamata dall'art. 380-bis c.p.c., presuppone che la Corte definisca il giudizio in conformità alla proposta; se il processo si estingue per rinuncia, manca la necessaria conformità tra proposta ed esito della decisione.
- Nel giudizio di legittimità, se le parti intimate non si costituiscono, non è dovuta alcuna statuizione sulle spese in loro favore per mancanza di attività difensiva.
- La proposta di definizione accelerata ha funzione deflattiva sia di evitare la trattazione della causa sia di evitare una pronuncia decisoria inutile; tuttavia, se sopravviene la rinuncia, tale funzione può ritenersi raggiunta almeno sotto il profilo dell'eliminazione della decisione di merito o di legittimità.
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