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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29616/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relativa al fallimento della societa' Biofrutta s.r.l. (fallita il 19/07/2011). Deducevano: 1) vizio di motivazione per non aver il giudice di primo grado esercitato i poteri di integrazione probatoria ex art. 441, comma 5, c.p.p., in particolare per verificare se le operazioni infragruppo avessero determinato un saldo positivo tale da escludere la natura distrattiva; 2) carenza di motivazione ed errata applicazione dell'art. 216 l.f. circa la prova della distrazione dei beni societari; 3) contraddittorieta' nella parte relativa alla bancarotta documentale, poiche' la sentenza avrebbe riconosciuto sia l'impossibilita' di ricostruire il patrimonio dalle scritture che la ricostruzione effettiva della situazione patrimoniale grazie alle informazioni fornite dall'imputato Orlando.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto che l'esercizio del potere discrezionale di integrazione della prova ex art. 441, comma 5, c.p.p. non sia sindacabile in sede di legittimita' e ha inoltre ritenuto che non sussistessero elementi di fatto tali da imporre l'esercizio di quel potere. Sul secondo motivo ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato le condotte distrattive, potendosi leggere congiuntamente la decisione di primo e secondo grado ('doppia conforme'). Sul terzo motivo ha chiarito che la ricostruzione del patrimonio effettuata mediante elementi esterni non esclude il reato di bancarotta documentale: l'esistenza di una ricostruzione 'aliunde' prova anzi che le scritture erano tenute in modo da rendere difficile o impossibile la ricostruzione del patrimonio dai soli registri. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 441 cod. proc. pen. (comma 5)

    Il potere del giudice di disporre integrazioni probatorie nel giudizio abbreviato e' discrezionale; tale esercizio non e' sindacabile in sede di legittimita'.

  • art. 216 legge fallimentare

    Applicata per valutare la sussistenza della bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale); la Corte ha ritenuto che le condotte distrattive e la tenue delle scritture siano state adeguatamente provate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Ai sensi di questa norma la declaratoria di inammissibilita' comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; qui e' stata irrogata una sanzione di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato, la decisione del giudice di disporre integrazioni probatorie ex art. 441, comma 5, c.p.p. e' valutazione discrezionale: la Cassazione non rivisita tale scelta se sorretta da ragioni logiche e processuali.
  • Per escludere la natura distrattiva di operazioni infragruppo non basta invocare la mera appartenza al gruppo: e' necessario dimostrare un saldo finale positivo delle operazioni nel interesse del gruppo che compensi la pregiudizievolezza per la societa' depauperata.
  • La 'doppia conforme' tra sentenza di primo grado e sentenza di appello consente di leggere congiuntamente le motivazioni: la conformita' argomentativa rafforza la sufficienza della motivazione ai fini del controllo di legittimita'.
  • Il reato di bancarotta fraudolenta documentale e' configurabile anche se la situazione patrimoniale e' poi ricostruita mediante fonti esterne; l'esigenza di ricorrere ad elementi 'aliunde' dimostra che le scritture erano tenute in modo tale da ostacolare la ricostruzione del patrimonio e degli affari.

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