Ordinanza n. 8/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prefettizio n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante il rigetto dell’istanza di revoca del decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni emesso in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio che ha respinto la sua istanza di revoca del precedente decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né esamina il merito della controversia. Il giudice rileva soltanto che non risulta recentemente compiuta alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione e, considerata anche la risalenza della causa, dispone acquisizioni e chiarimenti sullo stato attuale della vicenda.
La decisione
Il TAR non decide il merito e non annulla il provvedimento prefettizio. Dispone che, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, il ricorrente precisi motivatamente se permanga l'interesse alla decisione di merito; in caso affermativo, deve aggiornare e documentare eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare la necessità di ulteriori attività istruttorie. Anche l'Amministrazione resistente deve verificare la completezza della propria difesa, integrarla se necessario e riferire su eventuali sopravvenienze dalle quali possano risultare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice avverte che l'inerzia delle parti rispetto agli incombenti potrà essere valutata, alla luce del comportamento processuale, ai fini della possibile dichiarazione di improcedibilità del ricorso. La Segreteria deve inoltre oscurare le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso
L'inerzia della parte ricorrente dopo un'ordinanza istruttoria volta ad accertare la permanenza dell'interesse può consentire al giudice di dichiarare l'improcedibilità, traendo elementi decisivi dal comportamento processuale inequivoco.
Il comportamento processuale delle parti e la mancata ottemperanza agli incombenti istruttori possono essere valutati ai fini probatori.
La condotta processuale delle parti può essere considerata dal giudice nella valutazione della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale presupposto, unitamente alla normativa nazionale, per la tutela dei dati personali della parte mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando una causa amministrativa risalente non evidenzia attività processuali recenti indicative della permanenza dell'interesse, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per verificare l'attualità dell'interesse alla decisione e lo stato della vicenda sostanziale.
- Se la parte ricorrente rimane inerte dopo un'ordinanza istruttoria espressamente finalizzata ad accertare la permanenza dell'interesse, il giudice può desumere da tale comportamento un disinteresse attuale, inequivoco e decisivo ai fini della dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Nel disporre la verifica dell'interesse alla decisione, il giudice può richiedere alla parte ricorrente di aggiornare e documentare fatti o atti sopravvenuti e all'amministrazione di riferire su circostanze potenzialmente idonee a determinare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
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