Cassazione Penale, Ordinanza n. 11899/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 24 ottobre 2024 con la quale gli era stata applicata la pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione, lamentando mancanza e manifesta illogicità della motivazione della decisione di patteggiamento. La Corte ha però rilevato che, per le sentenze di applicazione della pena pronunciate dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 103/2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi e non anche per vizi motivazionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, per le sentenze di patteggiamento successive al 3 agosto 2017, il ricorso sia consentito soltanto per: difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza, e questioni attinenti alla volontà dell'imputato. Poiché il motivo dedotto riguardava solo la motivazione, esso non era proponibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza di patteggiamento è impugnabile solo nei limiti previsti dalla legge per i fatti successivi alle modifiche del 2017.
Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza formalità nei casi previsti.
art. 1, comma 62, L. n. 103 del 23 giugno 2017
Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p., incidendo sul regime di trattazione dei ricorsi inammissibili.
art. 1, comma 51, L. n. 103 del 2017
È richiamato per individuare il regime temporale applicabile alla richiesta di patteggiamento e alla relativa impugnativa dopo il 3 agosto 2017.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i procedimenti soggetti al regime introdotto dalla L. n. 103/2017, è ricorribile per cassazione soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge.
- Il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento quando non rientri nei motivi specificamente consentiti dal sistema.
- Quando il ricorso è inammissibile per una causa riconoscibile e imputabile al ricorrente, trova applicazione la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- Nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento, il controllo della Corte è circoscritto alla volontà dell'imputato, alla corrispondenza tra richiesta e sentenza, alla corretta qualificazione giuridica del fatto e alla legalità della pena o della misura di sicurezza.
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