Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/07/2015 n. 14214 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Campania n. 121/50/09, depositata il 4 maggio 2009, deducendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 62 della legge n. 289/2002 in relazione all’art. 3 della legge n. 212/2000. Contestava che la CTR avesse ritenuto illegittimo l’obbligo di trasmettere il modello CVS perché il termine per il nuovo adempimento non avrebbe rispettato il preavviso minimo di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente. L’avviso di recupero riguardava il credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000 e utilizzato nel 2005; il contribuente non aveva trasmesso la comunicazione telematica dei dati relativi agli investimenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario di C.P. contro l’avviso di recupero. Ha stabilito che la mancata comunicazione entro il termine prescritto comportava la decadenza dal beneficio: la scadenza era conoscibile dalla pubblicazione del decreto-legge n. 253/2002 il 13 novembre 2002 e il termine di 60 giorni dello Statuto non rendeva inefficace la scadenza fissata dalla legge. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza in materia in epoca coeva alla proposizione del ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a) ed e)

    l'inosservanza del termine - inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dal D.L. 12 novembre 2002, n. 253, art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, e poi definitivamente fissato al 28 febbraio 2003 dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e) - entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, comporta la decadenza del beneficio

    La comunicazione dei dati sugli investimenti doveva essere inviata entro il termine legale, fissato al 28 febbraio 2003; l’omissione comportava la decadenza dal credito d’imposta.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2

    non assumendo alcun rilievo la circostanza che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2 (cd. Statuto del contribuente) per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto l'interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del D.L. n. 253 del 2002, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa

    Il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto per nuovi adempimenti tributari non impedisce l’applicazione della scadenza stabilita dalla legge quando il contribuente poteva conoscere tempestivamente l’obbligo e il termine legale non è modificabile da una diversa previsione amministrativa.

  • Decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, art. 1, comma 1, lett. a), n. 2

    l'interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del D.L. n. 253 del 2002

    La pubblicazione del decreto-legge rese conoscibile l’obbligo e la scadenza della comunicazione; la successiva abrogazione non ha cancellato gli effetti già prodotti durante la vigenza del decreto.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 7

    la L 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 7, che ha disposto l'abrogazione del D.L. n. 253 del 2002, artt. 1 e 2 prima della scadenza dei termini per la conversione in legge, facendo salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici già sorti, ha soltanto impedito la protrazione dell'efficacia provvisoria delle predette disposizioni fino al termine naturale della mancata conversione in legge, senza alcuna applicazione retroattiva di disposizioni tributarie

    L’abrogazione anticipata del decreto-legge ha fatto cessare la sua efficacia provvisoria, ma ha salvaguardato gli effetti già prodotti e i rapporti già sorti; il recupero del credito fruito in violazione della sospensione restava quindi legittimo.

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8

    in tema di contributi concessi sotto forma di credito d'imposta dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 per l'effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese

    La disposizione è la base del credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate; nel caso deciso, la fruizione del beneficio era subordinata agli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa successiva.

Massime di principio

  • L’omessa trasmissione entro il termine stabilito dalla legge della comunicazione richiesta per un credito d’imposta può determinare la decadenza dal beneficio, anche quando il contribuente abbia già effettuato gli investimenti.
  • Il termine minimo di 60 giorni dello Statuto del contribuente non neutralizza una scadenza legale se l’obbligo e il termine erano oggettivamente conoscibili; una previsione amministrativa non può comunque modificare la scadenza fissata dalla legge.
  • Quando una legge abroga un decreto-legge facendo salvi gli effetti già prodotti e i rapporti già sorti, l’abrogazione non elimina retroattivamente gli effetti maturati durante la vigenza del decreto.
  • Lo Statuto del contribuente orienta l’interpretazione delle norme tributarie, ma non ha rango superiore alla legge ordinaria e non consente, da solo, di disapplicare una disposizione tributaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.