Cassazione Penale, Sentenza n. 18270/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di revoca dell'ingiunzione del 25/05/2012 che gli intimava la demolizione di opere abusive. Deduce una sola censura: nullità assoluta dell'ordinanza per omesso avviso al difensore di fiducia circa l'anticipazione dell'udienza fissata per l'11/04/2022 alla data del 21/02/2022, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio e del diritto ad avere il difensore di scelta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che l'udienza del 21/02/2022 si è tenuta senza che il difensore di fiducia fosse avvisato dell'anticipazione e che la presenza del difensore d'ufficio non suppliva all'omesso avviso. La mancata notificazione è stata qualificata come nullità assoluta per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Salerno.
Norme richiamate
art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
Il procedimento di esecuzione richiede la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero; l'assenza del difensore di fiducia quando la sua presenza è obbligatoria comporta la violazione del contraddittorio.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
La violazione del diritto al contraddittorio integra una nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio, applicata in concreto per l'omesso avviso al difensore di fiducia.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Conferma la natura di nullità assoluta per le violazioni indicate dall'art. 178; la Corte l'ha richiamata per affermare l'inefficacia dell'atto adottato in assenza del contraddittorio.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la sostituzione del difensore di fiducia con un difensore d'ufficio, ma la designazione di quest'ultimo non cura l'omesso avviso al difensore scelto dall'imputato; l'omessa comunicazione al fiduciario integra la nullità.
art. 6 CEDU, comma 3, lett. c)
Richiama il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta; l'illegittima designazione di un difensore d'ufficio quando era stata nominata tempestivamente una difesa fiduciaria lede tale diritto.
Massime di principio
- Nei procedimenti esecutivi la presenza del difensore di fiducia è essenziale: l'omesso avviso della data d'udienza al difensore regolarmente nominato costituisce nullità assoluta per violazione del contraddittorio.
- L'anticipazione o la modifica della data di un'udienza già fissata, senza aver tempestivamente notificato la nuova data al difensore di fiducia, equivale a omessa citazione e determina la nullità dell'udienza e degli eventuali provvedimenti adottati.
- La presenza di un difensore d'ufficio in sostituzione non sanerà l'omessa comunicazione al difensore scelto: il diritto ad avere un difensore di scelta (art. 6 CEDU) resta tutelato.
- La nullità assoluta per violazione del contraddittorio può portare all'annullamento dell'atto impugnato senza rinvio e alla trasmissione degli atti al giudice di merito per nuovo esame.
- Se il giudice acquisisce nuovi elementi dopo la riserva, deve comunque fissare nuova udienza per consentire il contraddittorio; la mancata fissazione determina altra forma di nullità assoluta (quando applicabile).
- In casi simili il rimedio pratico è proporre ricorso per annullamento basato sull'omesso avviso al difensore di fiducia e sull'illegittimità della trattazione in sua assenza; documentare la tempestiva nomina del fiduciario e la mancata notifica è essenziale.
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