Cassazione Penale, Sentenza n. 29055/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Salerno per avere rifiutato la rinnovazione istruttoria richiesta dalla difesa (acquisizione dei verbali delle prove assunte in altro procedimento concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione). Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 627 comma 3 c.p.p., degli artt. 603 comma 2, 495 comma 1 e 190 comma 1 c.p.p. e travisamento del fatto, sostenendo che le prove richieste documentavano controlli del collegio sindacale e la regolarità dei consumi e quindi avrebbero potuto incidere sulla decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il giudice di rinvio (Corte d'appello di Salerno) poteva compiere una autonoma valutazione integrando e completando la motivazione censurata dalla Cassazione, e che la Corte di Salerno ha legittimamente ritenuto manifestamente superflua l'acquisizione delle prove richieste alla luce della documentazione extracontabile (contabilità parallela rinvenuta su chiavette USB) e degli elementi già acquisiti nel processo in corso. Di conseguenza non è stata dichiarata la prescrizione del reato; è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stato imposto al ricorrente il versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 art. 3
art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000 n.74
Norma inizialmente contestata nella prima qualificazione dei fatti; il giudice di merito ha successivamente riqualificato le condotte ai sensi dell'art. 4
d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 art. 4
Norma ritenuta applicabile alla condotta contestata per il periodo d'imposta 2010; base della responsabilità penale riconosciuta dalla Corte territoriale
codice di procedura penale art. 603 comma 2
art. 603 comma 2 cod. proc. pen.
Le prove sopravvenute devono essere ammesse salvo che la loro superfluità sia manifesta; l'onere di motivare la non ammissione spetta al giudice, che può rifiutarle solo in presenza di manifesta superfluità
codice di procedura penale art. 627 comma 3
art. 627 comma 3 cod. proc. pen.
Disciplina il compito del giudice di rinvio dopo annullamento; il giudice resta libero nella determinazione del convincimento di merito, pur dovendo giustificare il proprio convincimento secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento
codice di procedura penale art. 495 comma 1
art. 495 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme riguardanti l'istruzione dibattimentale e i criteri di ammissione/valutazione delle prove
codice di procedura penale art. 190 comma 1
art. 190 comma 1 cod. proc. pen.
Richiesto come riferimento sui limiti della prova e dell'istruttoria nel dibattimento; invocato nel contesto dell'ammissibilità delle prove sopravvenute
codice di procedura penale art. 238-bis
art. 238-bis cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione di una sentenza irrevocabile di altro procedimento; la Corte ha ritenuto che la sentenza di assoluzione acquisita dovesse essere considerata ma non escludesse la possibilità di valutare in modo autonomo altre prove decisionali
codice di procedura penale art. 606 comma 3
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Norma che regola l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi e le relative conseguenze
codice di procedura penale art. 129
Richiamato in relazione alle cause di non punibilità (es. prescrizione): la Corte ha ritenuto che, data l'inammissibilità del ricorso, non potesse essere dichiarata la prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata
codice di procedura penale art. 616
Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di condanna alle spese per inammissibilità manifestamente infondata; applicata per imporre il versamento di Euro 3.000,00
Massime di principio
- Dopo l'annullamento per vizi di motivazione la Corte di rinvio ha autonomia di valutazione: non è obbligata ad accogliere la stessa impostazione motivazionale della Cassazione, ma deve giustificare il nuovo convincimento in coerenza con i principi indicati dall'annullamento.
- Le prove sopravvenute ai sensi dell'art. 603 comma 2 c.p.p. devono essere ammesse di regola; il loro rifiuto è possibile solo se la superfluità o l'irrilevanza risultano manifeste e specificamente motivate dal giudice.
- La presenza di documentazione extracontabile chiara e decisiva può rendere manifestamente superflue dichiarazioni testimoniali analoghe già acquisite in altro procedimento; il giudice può quindi legittimamente rifiutare la rinnovazione istruttoria se motiva l'inutilità probatoria delle nuove acquisizioni.
- L'acquisizione di una sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 238-bis introduce elementi che il giudice deve considerare, ma non vincola il giudice di merito a ripercorrere pedissequamente le conclusioni del processo che ha prodotto l'assoluzione; resta possibile una valutazione d'insieme delle prove.
- Se la Corte di Cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile, non si forma un valido rapporto di impugnazione e, di conseguenza, non è possibile far valere successivamente cause di non punibilità (es. prescrizione) nate dopo la sentenza impugnata.
- Le parti che chiedono l'ammissione di prove sopravvenute devono indicarne la potenziale rilevanza e il nesso con il fatto principale; il rifiuto del giudice deve essere motivato tenendo conto degli elementi documentali già acquisiti nel processo.
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