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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35008/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Siena NPL 2018 impugna il rigetto dell'ammissione al passivo (credito fondiario complessivo €1.012.829,85) relativo a tre mutui erogati nel 2005 e 2008 a società riconducibili a Falbo (Azzurra Immobiliare s.r.l. e La Pitagora Costruzioni s.r.l.). I motivi principali: (i) censura della ritenuta "strumentalità" del credito ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, con la tesi che i mutui erano stati erogati anni prima della trascrizione del sequestro e senza che pendesse una misura di prevenzione; (ii) doglianza circa l'esclusione della buona fede della banca cedente (Banca Agricola Mantovana/MPS), deducendo che furono svolte valutazioni immobiliari, stati di avanzamento e verifiche e che esistono precedenti decreti che avevano ammesso crediti analoghi; (iii) censura dell'esclusione della buona fede della cessionaria Siena NPL 2018, poiché la cessione in blocco (20/12/2017) e la natura dell'operazione non dimostrano l'esistenza di accordi fraudolenti con il proposto e la conoscenza diretta della sua "pericolosità sociale" non equivale automaticamente a collusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha confermato che il primo profilo (accertamento di strumentalità del credito) non è viziato: il giudice di merito poteva legittimamente ricorrere a presunzioni semplici quando il finanziamento è stato erogato in costanza di pericolosità sociale del proposto (quindi la valutazione di strumentalità è stata ritenuta non manifestamente illogica). Tuttavia la Corte ha annullato con rinvio il decreto impugnato in relazione ai profili riguardanti la valutazione della buona fede: a) ha rilevato insufficienze motivazionali nel rigetto della buona fede della banca cedente (assenza di chiaro fondamento sul punto, mancato confronto con elementi contrari e con precedenti decisioni che avevano ammesso crediti analoghi); b) ha ritenuto errata la valutazione circa la buona fede della cessionaria, perché la decisione non ha affrontato il problema essenziale che per il cessionario la buona fede riguarda l'assenza di accordi fraudolenti con il proposto e la cessione in blocco non costituisce di per sé prova di colpevolezza. Ne consegue l'annullamento con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame e nuova motivazione, con particolare riguardo all'adeguata valutazione degli elementi probatori sulla diligenza della cedente e sulla mancanza di accordi fraudolenti della cessionaria.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 52, comma 1, lett. b)

    "la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi ... b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita ... sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento"

    La Corte conferma che, se il credito è ritenuto strumentale, il terzo deve dimostrare la buona fede: il giudice può usare presunzioni semplici quando il finanziamento è erogato durante la pericolosità sociale del proposto; ma l'accertamento della buona fede richiede motivazione specifica e considerazione dei parametri del comma 3 (condizioni delle parti, rapporti personali e patrimoniali, tipo di attività, diligenza precontrattuale, dimensioni dell'ente).

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 52, comma 3

    "nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore..."

    I criteri elencati sono fattori da valutare (non esaustivi); il giudice può tenerne conto o disattenderli, ma deve motivare adeguatamente la scelta. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha motivato sufficientemente il rigetto della buona fede della banca rispetto a tali parametri.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - artt. 57, 58 e 59

    Norme che regolano il procedimento di verifica dei crediti dei terzi (ammissione al passivo, opposizione): i provvedimenti adottati in tale sede sono impugnabili anche per vizio di motivazione; il terzo (cedente o cessionario) deve provare requisiti richiesti dall'art. 52 per opporre i propri diritti.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 29847/2018)

    Principio consolidato: la cessione del credito non novare il diritto e il cessionario può avvalersi della buona fede del cedente; tuttavia la buona fede del cessionario va valutata con riferimento all'assenza di accordi fraudolenti con il proposto. La Corte ha richiamato questo principio per affermare che l'accertamento sulla cessionaria richiede specifico esame degli accordi e del comportamento.

Massime di principio

  • Quando il finanziamento è stato erogato in periodo di "pericolosità sociale" del destinatario, il giudice può presumere la strumentalità del credito; tuttavia tale presunzione non esonera il giudice dall'esaminare e motivare la posizione di buona fede del creditore.
  • La buona fede del creditore originario (cedente) va valutata al momento dell'erogazione del credito e richiede prova dell'assenza di elementi che rivelino collusione o consapevolezza della strumentalità; la mera esistenza di stime immobiliari o di stati di avanzamento non è automaticamente decisiva ma vanno valutati nel contesto e motivati.
  • Il cessionario (acquirente del credito) subentra nella posizione giuridica del cedente: può avvalersi della buona fede originaria del cedente, ma deve comunque provare l'assenza di accordi fraudolenti con il soggetto sottoposto a misura; la cessione in blocco non libera il cessionario dall'onere di dimostrare l'assenza di collusioni quando richiesto.
  • Per escludere la buona fede del cedente o del cessionario non bastano indici vaghi o generici (es. conoscenza mediatica della malavita locale): è necessaria motivazione specifica che colleghi concretamente gli elementi indiziari alla consapevolezza o alla negligente omissione investigativa.
  • In giudizi di verifica ex artt. 58-59 d.lgs. 159/2011 il giudice deve valutare comparativamente tutti gli elementi probatori e precedenti decisioni analoghe; omissioni di confronto con elementi favorevoli configurano vizio motivazionale e giustificano annullamento con rinvio.

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