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Sentenza

Sentenza n. 5230/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, a) della nota dirigenziale della Regione Campania prot. n. 458938/2026 del 19 maggio 2026, con cui, esaminata la richiesta di riesame presentata dalla società ricorrente, si è ribadito “quanto espresso con nota del 13.03.2026 ritenendo le variazioni espresse superiori al limite del 20%, autorizzandone l’ammissione delle spese sostenute dalla data di presentazione della domanda di variazione”, con conseguente non ammissione alla rendicontazione delle spese sostenute dalla società ricorrente in data anteriore; b) della nota dirigenziale della Regione Campania prot. n. 246919/2026 del 13 marzo 2026, con cui, nell’approvare la rimodulazione del budget proposta dalla società ricorrente, si è disposto quanto segue in ordine alle spese rendicontabili: “Le spese rendicontabili nell’ambito della presente rimodulazione sono esclusivamente quelle sostenute e pagate a decorrere dalla data di ricezione della presente autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale. Le spese relative alle voci incrementate per effetto della rimodulazione, eventualmente sostenute in data antecedente, non saranno riconosciute ammissibili in sede di istruttoria di rendicontazione, indipendentemente dalla natura e dalla pertinenza del titolo di spesa.”; c) di tutti gli eventuali verbali di procedura, se ed in quanto lesivi degli interessi della società ricorrente; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, che possa ledere i diritti e gli interessi della società ricorrente.

Giustizia amministrativa202604806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note regionali che approvavano una rimodulazione del budget, ma escludevano dalla rendicontazione le spese sostenute prima della comunicazione della variazione progettuale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, beneficiaria di un contributo a fondo perduto concesso nell’ambito di un avviso pubblico regionale per investimenti produttivi, aveva comunicato una variazione del progetto mediante riduzione e corrispondente incremento di voci di spesa, mantenendo invariato l’importo complessivo dell’investimento. Invocando la clausola dell’avviso che consentiva variazioni autonome entro il limite del 20% e senza modifica degli obiettivi, la società contestava le note con cui la Regione, ritenendo superato tale limite, aveva qualificato la comunicazione come domanda di variazione e ammesso alla rendicontazione soltanto le spese sostenute dopo la comunicazione o autorizzazione regionale. La ricorrente deduceva l’illegittima esclusione dal rimborso di spese di investimento sostenute anteriormente, sostenendo che la controversia riguardasse l’esercizio di poteri conformativi del rapporto concessorio e l’interpretazione della lex specialis dell’avviso, con incidenza sull’ammissibilità delle spese finanziate. La Regione eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi della fase di erogazione del contributo e dell’accertamento dell’adempimento degli obblighi gravanti sulla beneficiaria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il giudice ha qualificato la controversia come attinente alla fase esecutiva ed erogativa del rapporto di sovvenzione, successiva al provvedimento di concessione del contributo. La riduzione delle spese ammesse a rimborso non derivava dall’annullamento o dalla revoca del provvedimento concessorio per vizi di legittimità o per originario contrasto con il pubblico interesse, ma dall’addebito alla beneficiaria di un’irregolarità o inadempimento nell’esercizio dello ius variandi previsto dall’avviso. In tale fase la posizione della beneficiaria è un diritto soggettivo, poiché la controversia riguarda l’adempimento delle condizioni cui è subordinata la concreta erogazione della sovvenzione, anche se gli atti regionali siano formalmente denominati riduzione, decadenza, revoca o altro. La giurisdizione amministrativa sussisterebbe invece per le controversie relative alla fase antecedente di assegnazione discrezionale del beneficio o all’annullamento o revoca del provvedimento attributivo per vizi di legittimità o per originario contrasto con l’interesse pubblico. La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate; il contributo unificato è rimasto a carico della società ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione secondo la disciplina della translatio iudicii.

  • art. 16 dell'avviso pubblico

    il “beneficiario può procedere autonomamente ad effettuare delle variazioni di progetto, purché le stesse rispettino le seguenti condizioni: a. riguardino una rimodulazione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo entro un limite del 20%; b. non modifichino gli obiettivi dell’attività finanziata”

    La clausola disciplina lo ius variandi del beneficiario durante la realizzazione del progetto e distingue le variazioni autonome, entro il limite del 20%, da quelle soggette a preventiva autorizzazione regionale.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata nella sede cautelare, sentite le parti.

Massime di principio

  • Nelle controversie sui finanziamenti pubblici, il riparto di giurisdizione deve essere determinato, in assenza di una specifica ipotesi di giurisdizione esclusiva, sulla base della natura della situazione soggettiva azionata.
  • Quando il contributo pubblico è già stato attribuito con un provvedimento amministrativo e la controversia riguarda la fase di erogazione o di ripetizione della sovvenzione in relazione al presunto inadempimento del beneficiario alle condizioni di concessione, la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
  • La giurisdizione ordinaria sussiste anche quando l’amministrazione adotta atti formalmente denominati revoca, riduzione, decadenza o risoluzione, se tali atti costituiscono in concreto una valutazione dell’adempimento degli obblighi del beneficiario nella fase esecutiva del rapporto di sovvenzione.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, per le controversie concernenti la fase procedimentale antecedente all’assegnazione discrezionale del beneficio o l’annullamento o la revoca del provvedimento attributivo per vizi di legittimità o per originario contrasto con il pubblico interesse, non per l’inadempimento del beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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