Cassazione Penale, Ordinanza n. 40144/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, quale rappresentante legale pro tempore di una società cooperativa, è stato condannato in appello a sei mesi di reclusione per omesso versamento dell'IVA dovuta per il periodo d'imposta 2016, ai sensi dell'art. 10-ter del d.lgs. 74/2000. Con il ricorso per cassazione ha dedotto tre motivi: 1) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che la crisi aziendale e le difficoltà economiche avrebbero impedito il pagamento; 2) erronea applicazione dell'art. 13 d.lgs. 74/2000, assumendo la non punibilità per mancato adempimento dovuto a cause sopravvenute non imputabili; 3) mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha ritenuto la prima e la seconda censura dirette a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e ha escluso che vi fosse prova di un evento esterno, improvviso e imprevedibile idoneo a escludere il dolo o a integrare la causa di non punibilità invocata. Quanto alla prescrizione, ha affermato che, alla data della sentenza d'appello, il termine decennale non era decorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non scrutinabili in sede di legittimità le doglianze sull'elemento soggettivo e sulla crisi economica, perché risolventesi in una richiesta di rivalutazione del fatto e della prova; ha escluso la sussistenza dei presupposti dell'art. 13 d.lgs. 74/2000 per mancanza di prova di cause sopravvenute non imputabili; ha poi negato la prescrizione, osservando che il reato non era estinto alla data della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
omesso versamento dell'IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale entro il termine previsto
integra un reato a dolo generico; non richiede uno specifico fine di evasione e non è escluso dalle mere difficoltà economiche o di liquidità, salvo prova di un evento esterno, improvviso e imprevedibile che renda non esigibile il pagamento.
cause sopravvenute e a lui non imputabili
la non punibilità richiede la dimostrazione che il mancato pagamento dipenda da cause sopravvenute non imputabili all'agente; in difetto di prova concreta, il beneficio non è applicabile.
alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
richiamato solo implicitamente in relazione alla prescrizione/estinzione, ma la Corte esclude che il reato fosse prescritto alla data della sentenza di appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è deducibile, sotto veste di violazione di legge, una censura che miri in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio o alla diversa ricostruzione del fatto, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
- Il reato di omesso versamento dell'IVA ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000 è un reato a dolo generico: è sufficiente la coscienza e volontà dell'omissione, senza che occorra un dolo specifico di evasione.
- Le difficoltà economiche o di liquidità dell'impresa, di per sé, non escludono il dolo né integrano automaticamente una causa di non punibilità; possono rilevare al più sul piano del trattamento sanzionatorio, salvo che siano allegate e provate circostanze esterne, imprevedibili e non imputabili, tali da rendere inesigibile il versamento.
- Per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 13 d.lgs. 74/2000 è necessario un accertamento rigoroso della derivazione del mancato pagamento da fatti sopravvenuti non imputabili all'imputato; non basta la generica allegazione della crisi aziendale.
- La prescrizione deve essere verificata con riferimento al momento decisionale rilevante; se il termine non è decorso alla data della sentenza di appello, la doglianza è infondata e, in caso di inammissibilità del ricorso, non rilevano i tempi successivi alla pronuncia di secondo grado.
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