Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 146/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata - Potenza, Sez. IOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego opposto dal Comune di Abriola a una richiesta di accesso agli atti, ai sensi del rito speciale previsto dall'art. 116 c.p.a. Il Tribunale, sulla base della documentazione prodotta dal Comune, ha individuato una persona fisica quale effettivo controinteressato rispetto all'eventuale accoglimento della domanda e ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei suoi confronti.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di accesso né si è pronunciato sulla legittimità del diniego. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato individuato nella documentazione comunale, assegnando alla ricorrente il termine del 10 aprile 2026 per provvedervi e il termine del 15 aprile 2026 per depositare la prova dell'adempimento. Ha fissato la camera di consiglio del 24 giugno 2026 per il prosieguo, riservando ogni altra decisione.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per le controversie in materia di accesso; nel caso concreto il giudice lo ha applicato disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'effettivo controinteressato.

  • art. 46, comma 1, c.p.a.

    Richiamato ai fini del rispetto dei termini processuali per la prosecuzione del giudizio.

  • art. 71, comma 3, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 46, comma 1, per la fissazione della successiva camera di consiglio.

  • art. 87 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione che comporta il dimezzamento dei termini processuali nel rito camerale.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, il soggetto individuato dagli atti dell'amministrazione come titolare di un interesse potenzialmente leso dall'ostensione deve essere considerato effettivo controinteressato e il contraddittorio deve essere integrato nei suoi confronti prima della decisione sulla domanda.
  • Quando il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio in un giudizio di accesso, può assegnare alla parte ricorrente un termine per eseguire l'incombente e un distinto termine per depositare la prova dell'adempimento, rinviando a una successiva camera di consiglio ogni decisione sul merito del diniego.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.