Cassazione Penale, Ordinanza n. 07131/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo non sollevasse una vera violazione di legge o un vizio sindacabile in cassazione, ma mirasse a una rivalutazione del fatto e delle prove preclusa al giudice di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 192 c.p.p., assumendo che il giudice di merito avesse omesso o comunque erroneamente valutato le dichiarazioni rese dall'imputato. La doglianza, secondo la Corte di cassazione, era però sostanzialmente ripetitiva di questioni già prospettate e disattese in appello e mirava a ottenere una diversa ricostruzione del fatto attraverso criteri di valutazione del materiale probatorio diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
Norme richiamate
La censura sulla valutazione delle dichiarazioni dell'imputato non può tradursi in una richiesta di nuova lettura del compendio probatorio, riservata al giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto o delle prove mediante criteri di lettura diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
- La deduzione di una violazione dell'art. 192 c.p.p. è inammissibile quando, sotto tale veste, si chiede alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se il motivo è reiterativo di doglianze già esaminate e puntualmente respinte nei gradi di merito, in assenza di specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- La valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione appartiene in via esclusiva al giudice di merito e resta sottratta al sindacato di legittimità salvo vizi rilevanti nei limiti del controllo di cassazione.
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