Cassazione Civile, Ordinanza n. 03661/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da rapporti bancari intrattenuti da una società con un istituto di credito, assistiti da fideiussioni omnibus rilasciate da familiari dei soci. Dopo la cessione del credito a una società veicolo, il fideiussore ha promosso un’opposizione all’esecuzione per contestare il diritto a procedere esecutivamente, deducendo la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e invocando la tutela del consumatore. Parallelamente, lo stesso soggetto ha introdotto un autonomo giudizio di accertamento della nullità totale o parziale della fideiussione davanti a un tribunale specializzato in materia d’impresa. Il tribunale adito per quest’ultima causa ha dichiarato la litispendenza, ritenendo che le domande coincidessero con quelle già proposte nell’opposizione esecutiva e ha disposto la cancellazione dal ruolo. Con regolamento di competenza il ricorrente ha censurato: la competenza inderogabile della sezione specializzata in materia di impresa sulle controversie antitrust e sulla nullità delle fideiussioni; l’insussistenza della litispendenza per mancanza di identità di oggetto e di parti; l’omessa considerazione del fatto che il giudizio di opposizione era già stato definito in primo grado e pendeva in appello; e la conseguente illegittimità della condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha cassato l’ordinanza impugnata, ma non per litispendenza: ha ritenuto che tra il giudizio di opposizione all’esecuzione pendente in appello e il giudizio autonomo di accertamento della nullità della fideiussione non vi fosse litispendenza bensì continenza, poiché la domanda di nullità era contenuta nella più ampia domanda di accertamento dell’insussistenza del diritto a procedere esecutivamente. Ha poi affermato che, in presenza di una causa in appello e di un’altra in primo grado, l’art. 39, comma 2, c.p.c. non consente lo spostamento della causa, dovendosi invece disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio che avrebbe dovuto essere attratto. Ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, sulla domanda di nullità della fideiussione, e ha sospeso la causa pendente in appello davanti alla Corte d’appello di Venezia limitatamente all’opposizione esecutiva proposta contro la società cessionaria. Ha inoltre condannato in solido la banca e la società cessionaria al pagamento delle spese del regolamento, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 39, secondo comma, c.p.c.
non è applicabile quando una causa pende in appello e l’altra in primo grado; in tale ipotesi non opera la remissione della causa, ma occorre la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.
va applicato per sospendere il processo che avrebbe dovuto subire l’attrazione, in attesa del passaggio in giudicato della causa pregiudicante
il giudice dell’opposizione all’esecuzione deve rimettere la causa al giudice competente per il merito quando rilevi la competenza per materia di altro giudice
richiamato come base della domanda di nullità per violazione della normativa antitrust
art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990
richiamato quale disposizione antitrust asseritamente violata dallo schema fideiussorio ABI
richiamato per la domanda di nullità totale della fideiussione
richiamato per la domanda di nullità parziale della fideiussione
attribuisce alle sezioni specializzate in materia di impresa competenza per materia inderogabile sulle controversie antitrust e correlate
Massime di principio
- Quando una domanda di nullità contrattuale costituisce il presupposto logico-giuridico di un’opposizione all’esecuzione, il rapporto tra i due giudizi non è di litispendenza ma di continenza, poiché la domanda più ampia ricomprende quella più ristretta.
- L’art. 39, comma 2, c.p.c. non può essere utilizzato per attrarre davanti al giudice preventivamente adito una causa che si trovi in grado diverso da quella pregiudicante; se una causa è già in appello e l’altra è ancora in primo grado, la soluzione corretta è la sospensione del giudizio dipendente ex art. 295 c.p.c.
- Se il giudice dell’opposizione all’esecuzione omette di declinare la causa al giudice competente per materia, la questione di competenza può restare preclusa nel giudizio di merito e deve essere affrontata attraverso gli strumenti processuali pertinenti, come il regolamento di competenza.
- Nei rapporti bancari garantiti da fideiussione, la deduzione della nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust può essere proposta sia come presupposto dell’opposizione esecutiva sia come autonoma domanda di accertamento, ma ciò non comporta automaticamente identità delle cause ai fini della litispendenza.
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