Cassazione Penale, Sentenza n. 1335/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva che il tribunale di Bari, riformando la sentenza di assoluzione resa dal giudice di pace su impugnazione della parte civile e ritenendo civilmente responsabile il Nicoletti per percosse e minacce, aveva basato la decisione su un diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove dichiarative (persona offesa e testi) senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale prevista dalla giurisprudenza e dalle regole sul contraddittorio, in violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. e del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il tribunale di appello abbia omesso il dovere di rinnovare l'istruttoria sulle prove dichiarative ritenute decisive (dichiarazioni della persona offesa Scalese e dei testi Lobasso, Chianura e Barbara). La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo giudizio, atteso che la rinnovazione è necessaria anche quando l'appello è proposto dalla sola parte civile e anche d'ufficio, ai fini della garanzia del giusto processo e del contraddittorio.
Norme richiamate
La disposizione, pur avendo originariamente previsto la rinnovazione istruttoria nell'appello promosso dal pubblico ministero, non esclude l'obbligo analogo quando l'appello sia proposto dalla parte civile e la riforma si fondi su diverso apprezzamento di prove dichiarative; il giudice d'appello è tenuto, anche d'ufficio, alla rinnovazione per garantire il contraddittorio.
Norma che ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p.; la Corte interpreta la novella in senso coerente con l'obbligo di rinnovazione quando è in gioco la valutazione della prova dichiarativa decisiva.
art. 6 CEDU, par.3, lett. d)
Richiamato a supporto del principio secondo cui l'imputato ha diritto di esaminare e far esaminare i testimoni a carico e di ottenere la convocazione e l'esame dei testi a discarico anche in grado di appello; la rinnovazione dell'istruttoria è funzionale a garantire tale diritto.
art. 178 lett. c) e art. 180 c.p.p.
Richiamati in relazione alla natura della nullità derivante dalla violazione del dovere di rinnovazione: la mancata rinnovazione costituisce violazione sostanziale del diritto al contraddittorio sanzionata come nullità di ordine generale non assoluta.
Cass., Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021 (giurisprudenza citata)
Principale precedente di legittimità che afferma l'obbligo, anche d'ufficio, del giudice d'appello di rinnovare l'istruttoria quando la riforma dell'assoluzione si fondi su diverso apprezzamento di prove dichiarative; stabilisce anche che, in caso di annullamento agli effetti civili per mancata rinnovazione, il rinvio è al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Cass., Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019 (giurisprudenza citata)
Conferma che la violazione dell'obbligo di rinnovazione integra inosservanza di norma processuale a pena di nullità deducibile con ricorso per cassazione (art. 606, lett. c), c.p.p.).
Cass., Sez. V, n. 15259 del 18/02/2020 e Cass., Sez. V, n. 3224 del 09/10/2019 (giurisprudenza citata)
Ulteriori precedenti che sostengono l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria da parte del giudice d'appello quando la decisione si fondi su diversa valutazione di prove dichiarative, anche per reati di competenza del giudice di pace.
Massime di principio
- Se il giudice d'appello riforma una sentenza di assoluzione basandosi su diverso apprezzamento di prove dichiarative ritenute decisive, deve procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche d'ufficio.
- L'obbligo di rinnovazione non dipende dalla qualità dell'impugnante (pubblico ministero o parte civile): la garanzia del contraddittorio e del giusto processo si applica integralmente in appello.
- La rinnovazione comprende anche le dichiarazioni rese da periti o consulenti tecnici, considerati prove dichiarative quando veicolate verbalmente.
- La mancata rinnovazione, quando richiesta dalla natura della decisione, costituisce violazione di norme procedurali a pena di nullità e può fondare l'annullamento della sentenza in Cassazione (art. 606 lett. c) c.p.p.).
- In caso di annullamento agli effetti civili per mancata rinnovazione, il rinvio per un nuovo giudizio deve essere disposto davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello.
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