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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26341/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, ha affermato che la sentenza impugnata aveva erroneamente applicato la tassazione fissa al decreto di omologazione del concordato con terzo assuntore e ha accolto il motivo dell'Agenzia. Ha quindi cassato la sentenza della CTR Lombardia con rinvio alla medesima Commissione in diversa composizione, demandando anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso/atto impositivo relativo all'imposta di registro su un decreto di omologazione di concordato preventivo/fallimentare con terzo assuntore, accollo dei debiti e cessione dell'attivo fallimentare. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'imposizione proporzionale, ritenendo dovuta l'imposta in misura fissa sull'omologa. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, per avere la CTR applicato la tassazione fissa anziché quella proporzionale. La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per asserito mancato confronto con la ratio decidendi; l'Agenzia ha replicato che la censura colpiva proprio la motivazione della sentenza. La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare e ha accolto il ricorso nel merito, affermando che, nel concordato con terzo assuntore, il decreto di omologa produce effetti immediatamente traslativi e va tassato in misura proporzionale, non fissa.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura è stata proposta come vizio di violazione di legge, in relazione alla disciplina dell'imposta di registro applicabile al decreto di omologa.

  • art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    La Corte ha ritenuto che, quando il decreto di omologa del concordato con terzo assuntore produce effetti immediatamente traslativi, la fattispecie non ricade nella tassazione fissa dell'omologa in sé, ma deve essere assoggettata a imposta proporzionale in ragione dell'effetto traslativo.

  • art. 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    È richiamato quale base della tassazione proporzionale per le cessioni di credito/beni cui la Corte ha ricondotto la fattispecie concreta.

  • art. 124, comma 2, lett. c), L. n. 267/1972

    È la norma che disciplina il concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore, fattispecie nella quale il terzo acquista i beni fallimentari con l'omologa.

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    La Corte richiama il principio secondo cui l'imposta di registro è ancorata agli effetti dell'atto e non al solo titolo, principio ribadito anche dopo la modifica del 2017.

Massime di principio

  • Nel concordato con terzo assuntore, il decreto di omologa produce effetti immediatamente traslativi e, per tale ragione, ai fini dell'imposta di registro rileva l'effetto economico-giuridico dell'atto, non il suo mero nomen iuris.
  • La tassazione in misura fissa prevista per gli atti di omologazione non si applica quando l'omologa è strumentale a un trasferimento di beni o a effetti traslativi immediati; in tale ipotesi opera la tassazione proporzionale propria della fattispecie sostanziale realizzata.
  • Ai fini dell'imposta di registro prevale il criterio degli effetti dell'atto rispetto al titolo formale, sicché la qualificazione tributaria deve avvenire in base alla sostanza dell'operazione e non al solo riferimento nominale contenuto nella disposizione applicabile.
  • Un ricorso per cassazione non è inammissibile se la censura coglie effettivamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, anche quando la decisione di merito sia stata letta in modo parzialmente diverso dalla parte resistente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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