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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1711/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Mario impugnava la conferma della sentenza che lo aveva condannato per il reato continuato di ingiuria a militari inferiori commesso il 10 marzo 2020. I fatti ricostruiti in primo grado e confermati in appello consistono nell'uso di violenza e nell'uso di espressioni offensive dirette al brigadiere Antonio Michele Auciello e al maresciallo Antonio Viggiano (es. "tu non vali un cazzo, spostati"; "allora non hai capito un cazzo ... qui comando io ... Ti spezzo"), oltre a gesti di offesa materiale (battere il computer sulla scrivania). Le prove erano costituite dalle deposizioni delle persone offese e di un luogotenente, ritenute convergenti. In cassazione il ricorrente deduceva: (1) travisamento delle prove e mancata considerazione che nel linguaggio militare molte espressioni volgari non raggiungono rilevanza penale; (2) omissione di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); (3) errata valutazione e motivazione delle circostanze attenuanti e della loro comparazione con l'aggravante (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riguardassero fatti e valutazione del materiale probatorio riservati al giudice di merito e che le decisioni di merito fossero motivate. Ha confermato la qualificazione della condotta come ingiuria militare rilevante, la mancata applicazione della causa di tenuità per insussistenza dei presupposti (episodi non isolati e capacità di ledere l'ordine e la disciplina) e la legittimità della valutazione discrezionale sulle circostanze attenuanti e aggravanti (equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità non operasse perché l'episodio non era isolato né privo di danno rilevante per l'ordine e la disciplina del servizio; si valorizza l'abitualità o ripetitività del comportamento come ostativo alla tenuità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    La comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione discrezionale del giudice di merito; la Corte ha ritenuto motivata la scelta di ritenere le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, tenendo conto dell'abitualità del comportamento.

  • art. 52 Cost. (terzo comma)

    Richiamato per giustificare il diverso apprezzamento della stessa condotta nel contesto militare: la tutela dell'ordine e della disciplina militare giustifica che espressioni offensive rivolte da un superiore a un sottoposto assumano rilevanza penale anche se analoghe frasi tra pari nel civile possono essere ritenute meno offensivi.

  • art. 594 cod. pen. (riferimento giurisprudenziale alla depenalizzazione dell'ingiuria comune) e art. 196 c.p.m.p. (richiamato)

    La Corte, pur riconoscendo che l'ingiuria è stata depenalizzata nel mondo civile, sottolinea la giurisprudenza che mantiene rilevanza penale per le ingiurie in ambito militare per esigenze di disciplina; il riferimento a precedenti (es. Tuveri) sostiene la legittimità di tale differenziazione.

Massime di principio

  • In ambito militare espressioni volgari o offensive pronunciate da un superiore verso un subordinato possono costituire reato anche se simili espressioni tra pari nel civile potrebbero non raggiungere rilevanza penale, per la tutela dell'ordine e della disciplina.
  • La valutazione della prova e della credibilità delle testimonianze è essenzialmente prerogativa dei giudici di merito; la Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione di merito è congrua e non contraddittoria.
  • Per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità è necessario dimostrare che l'episodio sia effettivamente isolato, con danno minimo o inesistente: condotte abituali o ripetute sono ostative all'applicazione della causa di non punibilità.
  • La determinazione della rilevanza e della misura delle circostanze attenuanti e aggravanti è discrezionale; la scelta della loro comparazione è sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogica o arbitraria.
  • Nel contenzioso disciplinare/militare, è importante documentare l'assenza di ripetitività del comportamento, l'impatto minimo sul reparto e ogni elemento che possa concretamente dimostrare la non offensività o la contingenza dell'episodio, poiché tesi generiche difficilmente superano il vaglio di legittimità.

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