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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37126/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna nei confronti dell'imputato per il concorso nel reato di frode assicurativa in relazione a un sinistro stradale del 2017. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) vizio di motivazione sulla prova dell'effettiva esistenza dell'incidente stradale contestato, assumendo un travisamento delle deposizioni testimoniali; 2) vizio di motivazione e violazione dei criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. quanto alla ritenuta responsabilità, sostenendo l'assenza di concordanza degli elementi probatori e valorizzando dichiarazioni ritenute scagionanti, oltre all'ipotesi che l'imputato avesse fatto confusione nel corso dell'interrogatorio; 3) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 4) vizio di motivazione sulla concessione di una provvisionale di 5.000 euro in favore della parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che la sentenza impugnata, insieme a quella di primo grado, integrava una "doppia conforme" congruamente motivata, priva di motivazione apparente, manifestamente illogica o contraddittoria, e che le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Anche il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in assenza di elementi positivi a favore dell'imputato. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione, oltre al fatto che la Corte territoriale aveva comunque motivato sul punto. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in combinazione con l'art. 642 c.p.

  • art. 642 c.p.

    norma incriminatrice per la frode assicurativa; la responsabilità dell'imputato è stata confermata in relazione a tale reato

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    fondamento dei motivi di ricorso per vizio di motivazione

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di criteri di valutazione della prova

  • art. 62-bis c.p.

    norma sulle circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto legittimamente motivato

  • art. 20 febbraio 2006 n. 46

    richiamata nel passaggio sul perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione

  • D.L. 23 maggio 2008, n. 92

    richiamato quale intervento che ha inciso sull'art. 62-bis c.p. nel senso che l'incensuratezza non basta, da sola, per ottenere le attenuanti generiche

  • legge 24 luglio 2008, n. 125

    conversione del D.L. n. 92 del 2008, richiamata in relazione alle attenuanti generiche

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rilettura del compendio probatorio né la sostituzione della valutazione del merito con una diversa lettura delle prove ritenuta più plausibile dalla parte ricorrente.
  • Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo quando la motivazione manchi, sia manifestamente illogica o contraddittoria su aspetti decisivi; non sono invece ammissibili censure che contestino la mera persuasività o l'opportunità della ricostruzione fattuale.
  • In presenza di doppia conforme, le doglianze sul travisamento del materiale probatorio sono scrutinabili in modo particolarmente restrittivo e non possono risolversi in una nuova valutazione del fatto.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere validamente fondato sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; l'incensuratezza, da sola, non è sufficiente a giustificarne la concessione.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La statuizione sulla provvisionale in favore della parte civile, per la sua natura discrezionale e meramente delibativa, non è di regola impugnabile con ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa assicurativa
IstitutiOnere della prova

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