Sentenza del 16/09/2015 n. 1862 - Comm. Trib. Prov. Genova
Cancellazione della società dal registro delle imprese - responsabilità dei soci - art. 2495 c.c. - motivazione - necessità della prova certa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa nei confronti dei soci è stata ritenuta non adeguatamente provata. La motivazione deve indicare elementi certi e concreti dai quali risulti l'effettiva attribuzione o percezione di somme da parte dei soci; non è sufficiente presumere tale percezione dal solo contenuto del bilancio finale di liquidazione. L'onere della prova grava sull'Ufficio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la responsabilità patrimoniale loro attribuita ai sensi dell'art. 2495 c.c. dopo la cancellazione della società, sostenendo che l'Ufficio non avesse dimostrato in modo certo che essi avessero effettivamente percepito somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione. La contestazione riguardava, in particolare, l'insufficienza di una ricostruzione fondata su mere ipotesi o su un ragionamento circolare basato sugli stessi dati del bilancio.
Norme richiamate
Dopo la cancellazione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione
La responsabilità dei soci dopo la cancellazione è limitata alle somme effettivamente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Pertanto, l'Ufficio deve provare con certezza sia l'esistenza di somme distribuibili sia la loro effettiva percezione da parte dei singoli soci.
Massime di principio
- Quando si agisce contro i soci di una società cancellata, non basta dimostrare che nel bilancio finale risultino attività o somme residue: occorre provare che tali somme siano state effettivamente riscosse dai soci.
- L'onere della prova della percezione delle somme grava sul creditore o sull'Amministrazione che pretende il pagamento; non può essere trasferito ai soci mediante presunzioni non adeguatamente documentate.
- Una conclusione basata esclusivamente sul contenuto dell'atto che dovrebbe dimostrare il pagamento, senza ulteriori elementi esterni di conferma, può costituire un ragionamento circolare e non soddisfare l'obbligo di motivazione.
- La responsabilità prevista dall'art. 2495 c.c. è quantitativamente limitata a quanto effettivamente ricevuto dal socio e non coincide automaticamente con l'esistenza di un debito della società cancellata.
- In situazioni analoghe è necessario verificare, per ciascun socio, la documentazione bancaria, contabile e societaria relativa alla distribuzione e alla riscossione delle somme, evitando di fondare la pretesa su mere ipotesi.
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