Cassazione Penale, Sentenza n. 38397/2023 del 20/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze che aveva riconosciuto la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare in carcere dal 25/11/2019 al 30/03/2020 e di arresti domiciliari fino al 29/05/2020, in esecuzione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Siena del 07/05/2019 per plurimi furti aggravati. In sede di dibattimento il Tribunale di Siena la assolse per non aver commesso il fatto (sentenza 22/06/2021, definitiva 16/11/2021). In Cassazione la ricorrente deduceva la mancata valutazione del danno alla persona (danno biologico/Disturbo Post Traumatico da Stress), lamentando motivazione illogica della Corte territoriale e chiedendo che fosse disposta una perizia psicologica per quantificare il danno insorto in conseguenza della detenzione e manifestatosi pienamente solo successivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato il quadro giurisprudenziale consolidato in tema di liquidazione della riparazione per ingiusta detenzione: contemperazione del parametro aritmetico (tetto massimo e durata) con la valutazione equitativa delle specificità del caso. La Corte territoriale aveva ritenuto non provati e neppure allegati danni ulteriori sotto il profilo personale oltre a quelli normalmente collegati alle misure custodiali; la censura della ricorrente è stata giudicata generica e priva della necessaria puntuale dimostrazione del nesso causale e della misura del danno. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Individua il giudice adito per la domanda di riparazione per ingiusta detenzione; ha natura procedurale e costituisce la base per la cognizione sulla riparazione.
art. 315, co. 2, cod. proc. pen.
Fissa il tetto massimo dell'indennizzo per ingiusta detenzione; la Corte ricorda che tale limite non può essere superato.
art. 303, co. 4, lett. c), cod. proc. pen.
sei anni ovvero 2190 giorni
Riferimento alla durata massima della custodia cautelare impiegata nel parametro aritmetico per il calcolo dell'indennizzo giornaliero.
Massime di principio
- La liquidazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione si fonda su un parametro aritmetico di base (tetto massimo rapportato ai giorni massimi) integrato da una valutazione equitativa delle specificità del caso; il tetto normativo non può essere superato.
- Per ottenere un incremento dell'indennizzo rispetto al calcolo aritmetico è necessario allegare e provare elementi concreti e specifici: danni personali effettivi, perdite patrimoniali documentate, conseguenze familiari o di reputazione; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Il danno psichico (per es. Disturbo Post Traumatico da Stress) richiede prova medico-legale/psicologica adeguata e collegamento causale con la detenzione; perizia o consulenza documentata andrebbero prodotte tempestivamente in sede di merito e non lasciate a titolo meramente tardivo o generico.
- Il giudice ha discrezionalità equitativa nella maggiorazione o riduzione del valore aritmetico, ma questa discrezionalità è sindacabile nei limiti della motivazione e della prova offerta dalle parti: occorre quindi costruire un'istruttoria probatoria solida.
- In sede di impugnazione in Cassazione le censure devono essere specifiche e basate su vizio di motivazione o violazione di legge; contestazioni generiche sulla valutazione del danno difficilmente superano il filtro di ammissibilità.
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