Cassazione Civile, Ordinanza n. 06472/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di surrogazione proposta da una compagnia assicurativa, che aveva indennizzato il proprio assicurato per i danni subiti da un veicolo in un incidente stradale avvenuto su una strada situata nel territorio provinciale, assumendo che il sinistro fosse stato causato dall'impatto con un animale selvatico (cervo) e chiedendo il risarcimento alla Provincia Autonoma. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello l'aveva accolta. In cassazione la Provincia ha proposto un unico motivo, ma la Corte non è entrata nel merito perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso principale per mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, nonostante la ricorrente avesse dichiarato che la sentenza le era stata notificata. La società assicuratrice ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con due motivi, ma la Corte ha esaminato preliminarmente la sua tempestività alla luce dell'art. 334 c.p.c. e ha affermato un principio sul termine breve applicabile nei giudizi con sole due parti: quando il ricorrente principale dichiara la notificazione della sentenza, il ricorso incidentale va valutato rispetto al termine breve, salvo contestazione espressa della controparte; poiché nel caso concreto il ricorso incidentale risultava tardivo secondo tale criterio, è stato dichiarato inefficace.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale della Provincia per violazione dell'art. 369 c.p.c., per mancata produzione della copia autentica del provvedimento impugnato con la relativa notificazione. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale della società assicuratrice ai sensi dell'art. 334 c.p.c., ritenendolo tardivo alla luce della dichiarazione della ricorrente principale circa l'avvenuta notificazione della sentenza e dell'assenza di una contestazione espressa da parte della controricorrente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della Provincia, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggravato limitatamente al ricorso principale.
Norme richiamate
richiamato come base dell'azione di surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato indennizzato.
la mancata produzione della copia autentica del provvedimento impugnato con la relata di notificazione, quando la sentenza sia dichiarata notificata, comporta l'improcedibilità del ricorso principale.
indica il termine breve per impugnare, rilevante ai fini della tempestività del ricorso principale e, nel caso deciso, anche del ricorso incidentale.
la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per entrambe le parti nei processi con sole due parti.
termine lungo per impugnare, richiamato per distinguere l'ipotesi di processi con pluralità di parti e per il confronto con il termine breve.
nel caso di improcedibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale perde efficacia se è tardivo rispetto ai termini di impugnazione applicabili.
termine per il deposito del controricorso contenente il ricorso incidentale.
norma sul procedimento in camera di consiglio nel quale la causa è stata trattata.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in relazione all'improcedibilità del ricorso principale.
Massime di principio
- Nei processi di cassazione con sole due parti, se il ricorrente principale dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, tale indicazione rileva ai fini dell'individuazione del termine per impugnare anche per il ricorso incidentale, salvo contestazione espressa della controparte.
- L'omessa produzione, nel termine perentorio, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando il ricorrente affermi che la decisione gli è stata notificata, determina l'improcedibilità del ricorso principale.
- La tempestività del ricorso incidentale, in caso di improcedibilità del ricorso principale, va verificata rispetto al termine breve quando la notificazione della sentenza sia stata dichiarata dal ricorrente principale e non specificamente contestata dall'incidentale.
- Nel giudizio tra sole due parti non è sufficiente il mero silenzio del controricorrente per superare la dichiarazione della controparte principale sulla notificazione della sentenza: per invocare un diverso termine occorre una contestazione espressa o una diversa allegazione positiva.
- La dichiarazione della parte ricorrente principale circa la notificazione della sentenza ha valore di atto processuale formale e produce gli effetti processuali previsti dalla legge fino a prova contraria.
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