Cassazione Penale, Ordinanza n. 07859/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che l'unico motivo fosse privo di specificità e si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito estranea al sindacato di legittimità. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto, con un unico atto, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva affermato la responsabilità penale. L'unico motivo deduceva in sostanza l'illogicità o l'erroneità della motivazione posta a base della condanna, contestando la correttezza della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze erano generiche e, soprattutto, miravano a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Viene richiamato il principio per cui la violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio è deducibile solo quando il ragionamento del giudice di merito risulti effettivamente viziato, mentre il ricorrente deve prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non soltanto alternativa e plausibile. La sentenza impugnata è ritenuta invece sorretta da una motivazione ampia, coerente e logicamente corretta.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
al di là di ogni ragionevole dubbio
La violazione della regola di giudizio è deducibile in cassazione solo se il dubbio ragionevole sia tale da rendere viziata la motivazione posta a base della condanna; non basta proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione delle prove né una diversa ricostruzione del fatto, salvo che il ricorso individui specifici e decisivi travisamenti della prova rilevanti ai fini della motivazione.
- La censura fondata sulla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio è ammissibile solo se il ricorrente indica una ricostruzione fattuale realmente incompatibile con quella accolta nella sentenza impugnata e non una mera ipotesi alternativa plausibile.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione riguarda la coerenza strutturale e logica della sentenza, non il confronto tra la motivazione del giudice di merito e modelli argomentativi esterni o preferibili.
- Quando la motivazione del giudice di merito è ampia, coerente e sorretta da corrette argomentazioni logiche e giuridiche, la censura che mira a ribaltarne il contenuto probatorio è inammissibile.
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