Cassazione Penale, Ordinanza n. 28691/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello per il delitto di evasione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. Ha censurato il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, il dolo e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano in parte riproduttive di questioni già esaminate dai giudici di merito e dirette, in sostanza, a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio; in parte generiche, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa al delitto di evasione.
È richiamato solo indirettamente dal motivo di ricorso sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la Corte non entra nel merito perché ritiene la doglianza inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già valutate dai giudici di merito o nella richiesta di una nuova e diversa apprezzamento delle prove.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; le doglianze che restino generiche o apodittiche sono inammissibili.
- La contestazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, del dolo o della valutazione del materiale probatorio non può tradursi in una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità.
- La mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è scrutinabile in cassazione quando la censura sia formulata in modo generico o meramente reiterativo rispetto alle doglianze di merito.
Come è indicizzato
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