Cassazione Penale, Sentenza n. 17062/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva respinto il riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (importo complessivo contestato e, in subordine, equivalente). I motivi dedotti: 1) nullità/omessa motivazione per mancata autonoma valutazione del GIP e del tribunale sul primo motivo scritto di riesame (ricezione supina della mozione del PM e mancato vaglio critico); 2) vizio di motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti; 3) eccesso nella quantificazione del sequestro che inciderebbe sproporzionatamente sul ricorrente rispetto al presunto profitto dell'organizzazione.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (mancata autonoma valutazione e omessa risposta del tribunale al primo motivo scritto di riesame) e ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio al tribunale di Monza per un nuovo esame. I due ulteriori motivi sono stati assorbiti. La Corte ha affermato che il giudice del riesame non può supplire lacune motivazionali del provvedimento genetico né limitarsi a riportare per relationem la motivazione del PM senza svolgere un autonomo, ragionato esame degli elementi e dare conto delle ragioni per cui ritiene infondato il motivo di difesa.
Norme richiamate
art. 309, comma 9 e 9-bis, cod. proc. pen.
Impone al giudice che dispone la misura cautelare di motivare adeguatamente e richiede al giudice del riesame di dar conto, con esame ragionato degli elementi a disposizione, delle ragioni che giustificano l'adozione o il mantenimento della misura, comprese le argomentazioni della difesa.
art. 324, comma 7 e comma 5, cod. proc. pen.
Regola il riesame delle misure cautelari: richiama l'obbligo del tribunale di esaminare i motivi proposti e disciplina la competenza per il giudizio sul riesame; impone che il giudice del riesame motivi in modo autonomo rispetto al provvedimento genetico.
art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazioni di norme di diritto e vizi di motivazione; qui invocato per censurare l'omessa motivazione e i vizi di argomentazione dell'ordinanza impugnata.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai principi sulla motivazione degli atti giudiziari e sulle prescrizioni formali della motivazione a pena di nullità, richiamata nella doglianza sulla forma grafica della motivazione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso in cassazione per le misure cautelari; citata in relazione alla forma con cui il difensore ha articolato il ricorso.
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Norma richiamata solo in relazione alla comunicazione della requisitoria del Procuratore generale; non incide sulla decisione sostanziale ma sulla procedura di deposito/assunzione delle conclusioni.
Massime di principio
- Il giudice che emette il provvedimento cautelare può utilizzare la tecnica della motivazione "per relationem", ma deve comunque svolgere una valutazione autonoma e esplicita degli elementi a fondamento della misura; la semplice riproduzione della mozione del PM senza vaglio critico comporta vizio di motivazione.
- Il tribunale del riesame è tenuto a rispondere espressamente e con argomentazione ai motivi scritti proposti dalla difesa; l'omissione di qualsivoglia trattamento grafico/argomentativo di un motivo principale può determinare l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
- La Corte di cassazione non ammette che il giudice del riesame supplisca motivazioni mancanti del provvedimento originario: se la motivazione è assente o insufficiente, il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
- Quando si contesta un sequestro fondato su provvedimento che si limita a riportare la tesi accusatoria, chi ricorre deve evidenziare chiaramente la mancata valutazione autonoma e gli elementi di diritto che sono stati trascurati; ciò ha buona probabilità di successo se il tribunale non ha dato conto delle obiezioni difensive.
- In situazioni analoghe, è strategico invocare sia i profili di nullità formale (omessa o carente motivazione) sia il mancato esame degli elementi di difesa: la Cassazione tende ad annullare e rinviare quando il controllo del giudice di merito è meramente formale.
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