Ordinanza n. 529/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 00065/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Tre soggetti hanno appellato l'ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva negato la sospensione richiesta nel giudizio di primo grado. Il secondo e il terzo motivo necessitano, secondo il Consiglio di Stato, di approfondimento nella fase di merito, in particolare con riguardo alla completezza e alla ragionevolezza della valutazione espressa dalla commissione giudicatrice. Quanto al primo motivo, il Collegio ha ritenuto rilevante la pendenza, dinanzi alla stessa Sezione, di un distinto giudizio d'appello con udienza di merito già fissata al 7 maggio 2026, ritenendo opportuno mantenere integra la situazione controversa sino alla decisione di tale giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR Veneto, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. La misura è stata giustificata dalla necessità di approfondire nel merito il secondo e il terzo motivo, concernenti la completezza e la ragionevolezza del giudizio della commissione giudicatrice, nonché dall'opportunità di mantenere la res adhuc integra in vista della decisione del giudizio d'appello n. 9247/2025, la cui udienza di merito era fissata per il 7 maggio 2026. È stata disposta la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 11, c.p.a.; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale.
Consente, a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, quando i motivi prospettati richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può accogliere la domanda cautelare e rimettere l'approfondimento alla fase di merito.
- Nel bilanciamento degli interessi cautelari, l'esigenza di mantenere integra la situazione controversa può giustificare l'accoglimento della tutela interinale quando sia imminente la decisione di un distinto giudizio connesso o rilevante per la controversia.
- La valutazione cautelare può fondarsi sia sulla necessità di verificare in sede di merito la completezza e ragionevolezza dell'operato di una commissione giudicatrice, sia sull'esigenza di evitare modificazioni della situazione di fatto e di diritto prima della decisione di merito.
- L'accoglimento dell'appello cautelare contro l'ordinanza reiettiva del TAR comporta la riforma dell'ordinanza impugnata e l'accoglimento dell'istanza cautelare proposta in primo grado, con sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 11, c.p.a.
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