Cassazione Civile, Ordinanza n. 08874/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso l'ordinanza con cui era stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La revoca era stata disposta a seguito di segnalazione dell'Agenzia delle Entrate, che aveva rilevato il superamento del limite reddituale sulla base della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2012. La interessata sosteneva invece che, al momento della domanda presentata l'8 marzo 2013, l'ultima dichiarazione utilmente spendibile era quella relativa all'anno d'imposta 2011, poiché la dichiarazione 2012 non era ancora dovuta; aggiungeva che nell'anno 2013 aveva effettivamente perso il lavoro e percepito un reddito inferiore alla soglia, come emergente dalla dichiarazione presentata nel 2014. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione denunciava omesso esame di un fatto decisivo: il Tribunale avrebbe trascurato che la verifica del requisito reddituale doveva essere compiuta con riguardo all'ultima dichiarazione dei redditi maturata al momento della domanda, e non alla successiva dichiarazione 2012; inoltre lamentava che fosse stato erroneamente valorizzato il reddito dell'anno 2012 invece di quello rilevante ai fini dell'ammissione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo osservando che, ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 115/2002, il requisito reddituale per il patrocinio a spese dello Stato va valutato sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi disponibile al momento della domanda; nel caso concreto, poiché l'istanza era stata presentata l'8 marzo 2013, la dichiarazione rilevante era quella relativa al 2011, essendo ancora non maturato l'obbligo dichiarativo per il 2012. Il Tribunale aveva quindi errato nel fondare la revoca sui redditi del 2012, omettendo l'esame della dichiarazione 2011, decisiva ai fini della verifica del requisito. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Arezzo, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è la norma processuale che consente l'opposizione avverso il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il requisito reddituale per l'ammissione al patrocinio va valutato in base al reddito risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi disponibile al momento della domanda, eventualmente integrato da altre componenti rilevanti
art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'istante assume l'impegno a comunicare le variazioni rilevanti del reddito entro i termini previsti fino alla definizione del processo
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il parametro reddituale deve essere ricavato dall'ultima dichiarazione dei redditi che sia effettivamente dovuta e disponibile al momento della presentazione dell'istanza, non da dichiarazioni successive non ancora maturate.
- La revoca del beneficio è legittima solo se risulta il superamento della soglia reddituale nell'anno rilevante per la domanda oppure se, nel corso del processo, sopravvengano variazioni peggiorative che incidano sul diritto al beneficio.
- Nel giudizio di opposizione alla revoca del patrocinio, il giudice deve esaminare la dichiarazione reddituale temporalmente pertinente e non può fondare la decisione su un'annualità fiscalmente successiva che non fosse ancora spendibile alla data dell'istanza.
- L'obbligo di comunicare le variazioni reddituali permane per tutta la durata del procedimento, ma tale obbligo integra, non sostituisce, il criterio di base dell'ultima dichiarazione utile al momento della domanda.
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