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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35262/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (automobilista)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento della polizia locale per violazione dell'art. 142, comma 7, cod. strada. In primo grado l'opposizione al verbale era stata accolta, ma il Tribunale di Bari, in riforma, ha rigettato l'opposizione ritenendo tempestiva la notificazione del verbale. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 201, comma 1, cod. strada e dell'art. 24 Cost., sostenendo che il termine perentorio di 90 giorni per la notifica non dovesse decorrere dalla data della rilevazione della velocità tramite apparecchio a distanza, bensì dalla successiva data in cui l'amministrazione aveva completato le verifiche necessarie per l'accertamento dell'infrazione e l'identificazione del proprietario del veicolo; ha indicato tali operazioni come concluse il 26 luglio 2018, mentre la notifica era avvenuta il 24 ottobre 2018. Gli altri motivi non sono esaminati perché assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che, nei casi di accertamento dell'infrazione tramite apparecchi di rilevazione a distanza, il termine di 90 giorni per la notificazione del verbale decorre dal momento della rilevazione stessa, che coincide con l'accertamento dell'infrazione ai sensi dell'art. 201, comma 1-bis, lett. e), cod. strada. Ha osservato che le operazioni di verifica delle rilevazioni sono intrinseche all'uso dello strumento e non costituiscono una deroga legislativa alla decorrenza del termine. Di conseguenza ha accolto il primo motivo, dichiarato assorbiti gli altri, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 7, cod. strada

    norma sostanziale sulla violazione contestata nel verbale di accertamento per eccesso di velocità.

  • art. 201, comma 1, cod. strada

    il termine di 90 giorni per la notificazione del verbale decorre dall'accertamento dell'infrazione.

  • art. 201, comma 1-bis, lett. e), cod. strada

    nei casi di accertamento mediante apparecchi di rilevazione a distanza, l'accertamento coincide con la rilevazione stessa.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla tempestività della notifica e sulla tutela del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Quando la violazione stradale è accertata mediante apparecchi di rilevazione a distanza, il dies a quo del termine di 90 giorni per la notificazione del verbale coincide con la data della rilevazione dell'infrazione, che vale come momento di accertamento.
  • Le attività interne di verifica delle rilevazioni e di identificazione del proprietario del veicolo non spostano la decorrenza del termine di notifica, perché sono fisiologiche e insite nell'impiego dello strumento di accertamento.
  • In mancanza di una espressa deroga normativa, il termine per la notificazione del verbale previsto dall'art. 201 cod. strada resta ancorato al momento dell'accertamento così come definito dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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