Ordinanza n. 2382/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia – Bari, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro gli atti degli uffici comunali e della Soprintendenza relativi alla piattaforma sul litorale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appellante)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Puglia n. 515/2026, chiedendone la riforma e la sospensione cautelare degli effetti. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti in primo grado né i motivi d’appello; emerge soltanto che erano stati impugnati atti degli uffici comunali e della Soprintendenza concernenti una piattaforma necessaria allo svolgimento dell’attività economica della società e alla fruizione del litorale da parte dei potenziali utenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti della sentenza appellata, nonché degli atti degli uffici comunali e della Soprintendenza impugnati in primo grado. La decisione è fondata sulla ponderazione degli interessi nella fase cautelare: da un lato, l’esigenza di tutelare l’attività economica dell’appellante; dall’altro, l’interesse della comunità dei potenziali utenti a usufruire del litorale. Entrambi gli interessi presuppongono l’utilizzo della piattaforma. Il Collegio ha inoltre rilevato che il temporaneo mantenimento della piattaforma non appare idoneo a causare un danno grave e irreparabile. La trattazione del merito è stata rinviata a una pubblica udienza da fissarsi con separato decreto per il primo trimestre del 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare proposta in appello; l’ordinanza applica la tutela cautelare mediante sospensione degli effetti della sentenza appellata e degli atti impugnati in primo grado.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione degli effetti della sentenza di primo grado e degli atti impugnati può essere disposta quando, nella ponderazione comparativa degli interessi, prevalga l’esigenza di evitare un pregiudizio all’attività economica dell’appellante, purché la misura non determini un danno grave e irreparabile per gli interessi contrapposti.
- La tutela cautelare può essere accordata valorizzando la convergenza tra l’interesse economico del ricorrente e l’interesse della collettività alla fruizione del bene o del servizio, quando entrambi dipendano dalla conservazione temporanea dell’utilità materiale oggetto della controversia.
- Il temporaneo mantenimento dello stato di fatto può essere disposto in via cautelare quando la sua conservazione sia necessaria per rendere effettiva la tutela dell’attività interessata e non risulti suscettibile di arrecare un danno grave e irreparabile.
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