Cassazione Penale, Sentenza n. 40346/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa difesa ha rinunciato al ricorso mediante memoria trasmessa per PEC; il Sostituto Procuratore aveva già concluso per l'inammissibilità. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di doglianza.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto contro la conferma, da parte della Corte d'appello di Milano, della sentenza di condanna per tentata estorsione. I motivi, riassunti ai sensi dell'art. 173‑bis disp. att. cod. proc. pen., erano: (1) violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 191 e 195 cod. proc. pen., con riferimento alla utilizzazione della deposizione della testimone Tagliaferro che avrebbe attestato, sulla base della lettura di una querela relativa a un'indagine precedente, la disponibilità dell'utenza telefonica all'imputato anche nel 2015; (2) vizio della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) nella valutazione degli indizi e nell'attribuzione della responsabilità, in particolare per l'uso di un criterio esperienziale ritenuto insufficiente (associazione del nome dell'imputato a una utenza in precedenza) e per l'assunto che il silenzio dell'imputato (facoltà di non rispondere) avrebbe rafforzato l'imputazione.
Norme richiamate
art. 173‑bis disp. att. cod. proc. pen.
art. 173‑bis disp. att. cod. proc. pen.
Utilizzato per il riassunto dei motivi di ricorso in forma sintetica ai fini dell'istruttoria di cassazione; non incide sulla decisione sostanziale, ma sul modo di rappresentare i motivi.
art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Norma invocata dalla parte ricorrente come parametro di valutazione della correttezza della motivazione giudiziaria; nella pratica il vizio lamentato non è stato esaminato nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.
Richiamato nella censura relativa alla utilizzazione della deposizione della testimone; la Corte non ha valutato il merito dell'eventuale inosservanza perché il ricorso è stato ritirato.
Richiamato dalla difesa in relazione ai limiti della testimonianza riportante notizie di atti giudiziari di altra indagine; non vi è stata una pronuncia di merito sull'interpretazione della norma a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 23 comma 8 d.l. n.137/20
art. 23 comma 8 d.l. n.137/20
Norma richiamata per giustificare il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto, modalità seguita dalla Corte nella fase di esame.
Applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, anche mediante deposito di memoria via PEC da parte della difesa munita di poteri, determina in Cassazione l'inammissibilità e impedisce l'esame nel merito dei motivi: chi ritira il ricorso perde la possibilità di ottenere una pronuncia di merito.
- In caso di rinuncia o ritiro del ricorso la Corte può pronunciarsi sulla condanna alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto la rinuncia non evita automaticamente l'addebito delle spese.
- Le censure riguardanti l'impiego di testimonianze che riportano notizie di atti di altra indagine (o la lettura di querele) devono essere tempestivamente e specificamente dedotte e, se rilevanti, è necessario chiedere l'assunzione o la disamina formale di tali mezzi di prova nei gradi precedenti per poter ottenere controllo in Cassazione.
- Le deduzioni che contestano l'uso di inferenze logiche o 'regole esperienziali' da parte del giudice richiedono una motivazione precisa sulle alternative probatorie e sui criteri logici violati; la mera affermazione di genericità o debolezza indiziaria può non essere sufficiente senza indicazione di punti specifici di illegittimità motivazionale.
- L'esercizio della facoltà di non rispondere da parte dell'imputato non può automaticamente costituire conferma dell'accusa: in situazioni analoghe è opportuno richiamare il principio che il silenzio non può essere, di per sé, elemento probatorio decisivo senza ulteriori elementi oggettivi che lo integrino.
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