Sentenza del 23/04/2018 n. 1883 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Riscossione - Prescrizione e decadenza - Cartella non impugnata - Prescrizione breve - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa prescrizione breve è stata ritenuta applicabile nonostante la cartella non fosse stata impugnata. La mancata opposizione rende il credito non più contestabile nel merito, ma non modifica la durata del termine prescrizionale previsto dalla legge per quel credito. Il termine decennale opera soltanto quando il diritto sia stato accertato da una sentenza passata in giudicato o da altro titolo giudiziale definitivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguardava gli effetti della mancata impugnazione di una cartella di pagamento. In particolare, si doveva stabilire se la scadenza del termine per impugnare la cartella, rendendo il credito irretrattabile, determinasse anche la conversione del termine di prescrizione breve nel termine ordinario decennale previsto dall'art. 2953 c.c. La decisione ha escluso tale conversione, poiché la cartella è un atto amministrativo e non un provvedimento giurisdizionale idoneo a formare giudicato.
Norme richiamate
La scadenza del termine perentorio stabilito per impugnare un atto di riscossione non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
La conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale richiede un titolo giudiziale divenuto definitivo. Una cartella di pagamento non impugnata, essendo un atto amministrativo, non produce tale effetto.
Principio giurisprudenziale richiamato da Cass. n. 23397/2016
La mancata impugnazione della cartella comporta l'irretrattabilità del credito, ma non attribuisce alla cartella efficacia di giudicato né determina automaticamente l'applicazione della prescrizione decennale.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella rende normalmente irretrattabile il credito, ma non ne allunga automaticamente il termine di prescrizione.
- Per stabilire il termine prescrizionale applicabile occorre verificare la natura del credito e la specifica norma che ne disciplina la prescrizione.
- Il termine decennale dell'art. 2953 c.c. si applica, in linea generale, quando esiste un titolo giudiziale definitivo o un altro titolo equiparato, non per il solo fatto che una cartella amministrativa non sia stata impugnata.
- Anche un credito divenuto incontestabile può estinguersi per prescrizione se l'ente non compie validi atti interruttivi entro il termine previsto.
- In una controversia analoga, è essenziale distinguere tra irretrattabilità del credito, che riguarda la possibilità di contestarne il merito, e prescrizione, che riguarda il decorso del tempo entro cui il credito può essere fatto valere.
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