Sentenza del 23/04/2018 n. 487 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Processotributario - giudizio di rinvio - ricorso in riassunzione - produzionedocumentale - copia autentica della sentenza di cassazione - obbligatorietà - sussiste - mancanza - conseguenza - inammissibilità del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.M. ha riassunto il giudizio dopo la cassazione della precedente sentenza d'appello da parte della Corte di cassazione. La Suprema Corte aveva stabilito che il termine annuale previsto dall'art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, per l'attribuzione della rendita catastale è ordinatorio e che il suo superamento non comporta l'invalidità del provvedimento. Nel giudizio di rinvio il ricorrente ha riproposto la questione, aggiungendo che il provvedimento di modifica della rendita non gli sarebbe stato notificato. Tuttavia, non ha allegato inizialmente una copia autentica della sentenza di cassazione e, successivamente, ha prodotto soltanto una copia fotostatica priva di autenticazione.
La decisione
La Commissione tributaria ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, rilevando d'ufficio la mancata produzione della copia autentica della sentenza della Corte di cassazione. La copia è considerata autentica e equiparata all'originale solo se rilasciata nelle forme previste dall'art. 2714 c.c. da un depositario pubblico autorizzato. La questione di merito relativa alla notifica del provvedimento e alla rendita catastale non è stata quindi esaminata. Le spese sono state compensate tra le parti, poiché l'inammissibilità non era stata eccepita dall'Ufficio ma rilevata d'ufficio dal giudice.
Norme richiamate
Art. 63, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorrente deve produrre copia autentica della sentenza di cassazione, a pena di inammissibilità.
Nel giudizio tributario di rinvio, la produzione della copia autentica della sentenza della Corte di cassazione è un requisito formale obbligatorio del ricorso in riassunzione. La sua omissione comporta l'inammissibilità del ricorso, anche se il resistente non solleva l'eccezione.
Art. 2714 c.c.
Le copie degli atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale.
Una copia di una sentenza è autentica solo se rilasciata o attestata secondo le forme previste da un pubblico ufficiale o da un depositario pubblico autorizzato. Una semplice fotocopia, anche se completa e leggibile, non soddisfa tale requisito.
Art. 1 D.M. 19 aprile 1994, n. 701
Secondo la sentenza della Corte di cassazione richiamata nel giudizio, il termine previsto per l'attribuzione della rendita catastale ha natura ordinatoria; il suo superamento non determina, di per sé, l'invalidità del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di rinvio davanti al giudice competente dopo una decisione della Corte di cassazione, il ricorso in riassunzione deve essere corredato dalla copia autentica della sentenza di cassazione.
- La mera copia fotostatica della sentenza, priva di attestazione di conformità o di autenticazione da parte di un pubblico ufficiale autorizzato, non è sufficiente.
- La mancanza della copia autentica costituisce una carenza formale sanzionata con l'inammissibilità del ricorso, impedendo l'esame delle questioni di merito.
- Il giudice può rilevare d'ufficio tale causa di inammissibilità, anche se la parte resistente non l'ha eccepita.
- Quando una sentenza di cassazione ha già risolto una specifica questione giuridica, nel giudizio di rinvio le parti devono rispettare il principio di diritto stabilito dalla Cassazione; eventuali ulteriori questioni possono essere esaminate solo se compatibili con tale principio e ritualmente introdotte.
- La produzione documentale successiva alla notifica del ricorso non sana necessariamente una carenza formale espressamente prevista a pena di inammissibilità, soprattutto quando il documento prodotto non possiede comunque i requisiti di autenticità richiesti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 apr 2018Sentenza del 23/04/2018 n. 443 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 23 apr 2018Sentenza del 23/04/2018 n. 1797 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 23 apr 2018Sentenza del 23/04/2018 n. 1800 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 23 apr 2018Sentenza del 23/04/2018 n. 1809 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 23 apr 2018Sentenza del 23/04/2018 n. 1864 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 23 apr 2018Sentenza del 23/04/2018 n. 1865 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →