Sentenza del 23/04/2018 n. 1809 - Comm. Trib. Prov. Milano
Redditi di capitale - Impiego di capitale in attività finanziarie detenute all'estero - Natura dell'attività finanziaria - Contratti unit linked in cui il rendimento del capitale dipende dalla durata di vita del sottoscrittore, senza un rendimento minimo - Contratto di capitalizzazione - Non sussiste - Polizza assicurazione sulla vita - Sussiste - Tassabilità al momento della scadenza o del riscatto - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione ha qualificato i contratti come polizze di assicurazione sulla vita e non come contratti di capitalizzazione, poiché il risultato economico dipende dalla durata della vita dell'assicurato e non è previsto un rendimento minimo garantito. Ne consegue che i proventi sono tassabili soltanto al momento della scadenza del contratto o del riscatto della polizza, secondo il regime fiscale applicabile alle assicurazioni sulla vita.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale di contratti esteri unit linked, nei quali il capitale è investito in attività finanziarie, il rendimento non è garantito da un minimo predeterminato e il pagamento dipende anche dalla durata della vita del sottoscrittore. Occorreva stabilire se tali contratti fossero contratti di capitalizzazione, con conseguente tassazione dei rendimenti secondo il relativo regime, oppure vere e proprie polizze di assicurazione sulla vita.
Massime di principio
- Per qualificare fiscalmente un prodotto finanziario estero non è sufficiente considerarne la componente di investimento: occorre esaminare la struttura complessiva del contratto e il rischio assunto dall'assicuratore.
- La presenza di un rischio collegato alla durata della vita del sottoscrittore è un elemento caratterizzante del contratto di assicurazione sulla vita.
- L'assenza di un rendimento minimo garantito e la dipendenza del pagamento dalla durata della vita dell'assicurato depongono a favore della qualificazione come polizza vita, anziché come contratto di capitalizzazione.
- Per le polizze vita di questo tipo, la tassazione dei rendimenti avviene normalmente al momento della scadenza o del riscatto, e non necessariamente durante la fase di detenzione o maturazione dell'investimento.
- La qualificazione fiscale deve essere verificata sulla base delle clausole effettive del contratto, della distribuzione dei rischi e delle modalità di liquidazione, non soltanto sulla denominazione commerciale del prodotto.
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