Sentenza del 23/04/2018 n. 1797 - Comm. Trib. Prov. Milano
Controllo formale delle dichiarazioni - Contestazione di violazioni che necessitano di verifiche e valutazioni giuridiche relative a costi sostenuti anche in anni differenti da quello considerato - Illegittimità - Accertamento - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'utilizzo del controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del d.P.R. 600/1973 per recuperare o disconoscere costi e spese la cui valutazione richiedeva l'esame e l'interpretazione della documentazione prodotta, verifiche sostanziali e valutazioni giuridiche, anche con riferimento a spese sostenute in anni d'imposta diversi da quello considerato. Secondo la contestazione, tali attività eccedono il mero controllo cartolare e avrebbero dovuto essere svolte mediante un avviso di accertamento specificamente motivato.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stata ritenuta illegittima la contestazione effettuata tramite controllo formale, poiché le verifiche richieste non erano meramente documentali o automatizzate, ma implicavano valutazioni interpretative, sostanziali e giuridiche. L'Amministrazione avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento motivato. L'omessa emissione dell'accertamento ha inoltre pregiudicato il diritto del contribuente al contraddittorio.
Norme richiamate
Articolo 36-ter del d.P.R. 600/1973
La norma consente il controllo formale delle dichiarazioni nei limiti delle verifiche documentali e dei riscontri ammessi dalla disposizione. Non può essere utilizzata quando l'Amministrazione deve interpretare la documentazione, svolgere valutazioni giuridiche o compiere accertamenti sostanziali relativi a costi e spese, anche se riferiti a più periodi d'imposta.
Principio del contraddittorio e obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento
Quando la pretesa tributaria deriva da valutazioni sostanziali o giuridiche non riconducibili a un semplice controllo formale, l'Amministrazione deve utilizzare un atto di accertamento adeguatamente motivato, garantendo al contribuente le facoltà difensive e il contraddittorio previsti per tale procedimento.
Massime di principio
- Il controllo formale può riguardare errori, incongruenze o verifiche documentali semplici; non è lo strumento appropriato per risolvere questioni che richiedono interpretazione della documentazione o applicazione complessa delle norme.
- Se la spettanza, l'inerenza, la competenza o la deducibilità di un costo richiede valutazioni sostanziali o giuridiche, l'Amministrazione deve procedere con un avviso di accertamento motivato, non con una mera comunicazione derivante dal controllo formale.
- La circostanza che una spesa sia documentata non rende automaticamente sufficiente il controllo formale: occorre considerare anche la natura della verifica richiesta e l'eventuale collegamento con costi sostenuti in altri periodi d'imposta.
- L'utilizzo di una procedura semplificata al di fuori dei suoi limiti può compromettere il diritto di difesa del contribuente e determinare l'illegittimità della pretesa tributaria.
- In situazioni analoghe, occorre verificare se l'Amministrazione si sia limitata a un riscontro cartolare oppure abbia compiuto valutazioni sostanziali; nel secondo caso, la pretesa dovrebbe essere contenuta in un atto di accertamento adeguatamente motivato.
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