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Sentenza

Sentenza del 23/04/2018 n. 1800 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMU - Destinazione urbanistica dell'immobile incompatibile con la destinazione abitativa - Agevolazioni fiscali abitazione principale - Inapplicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. La destinazione catastale A/10 impedisce di qualificare l'immobile come abitazione principale ai fini delle agevolazioni IMU, anche se l'immobile è concretamente utilizzato per fini abitativi. Il trattamento fiscale agevolato può essere riconosciuto solo dopo una variazione catastale che renda la destinazione dell'immobile compatibile con l'uso abitativo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l'immobile fosse utilizzato come abitazione principale e che, per tale ragione, dovessero applicarsi le relative agevolazioni fiscali. Tuttavia, l'unità immobiliare risultava catastalmente classificata nella categoria A/10, destinata a uffici e studi privati, quindi a uso professionale e non abitativo. Tale classificazione è incompatibile con il riconoscimento delle agevolazioni previste per l'abitazione principale.

Norme richiamate

  • Disciplina IMU delle agevolazioni per l'abitazione principale

    Le agevolazioni per l'abitazione principale presuppongono che l'immobile abbia una destinazione catastale e urbanistica compatibile con l'uso abitativo. L'effettivo utilizzo come abitazione non è sufficiente a superare una classificazione catastale incompatibile.

  • Categoria catastale A/10

    La categoria A/10 identifica uffici e studi privati destinati all'esercizio di attività professionali. Tale destinazione è incompatibile con la qualificazione dell'immobile come abitazione principale ai fini fiscali.

Massime di principio

  • Per ottenere le agevolazioni fiscali previste per l'abitazione principale, non è sufficiente dimostrare che l'immobile sia concretamente abitato: è necessario che la sua classificazione catastale sia compatibile con la destinazione abitativa.
  • La categoria catastale A/10, essendo riferita a uffici e studi professionali, esclude in linea generale il trattamento agevolato previsto per le abitazioni principali.
  • In presenza di una classificazione catastale incompatibile, l'eventuale utilizzo abitativo non consente normalmente di ottenere retroattivamente l'agevolazione; occorre prima regolarizzare la destinazione mediante variazione catastale, se giuridicamente e urbanisticamente possibile.
  • Prima di acquistare o utilizzare un immobile come abitazione principale è opportuno verificare congiuntamente categoria catastale, destinazione urbanistica, agibilità e requisiti fiscali richiesti per l'agevolazione.

Testo integrale

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