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Sentenza

Sentenza del 23/04/2018 n. 443 - Comm. Trib. Prov. Genova

Accertamento - rilevanza contestuale per II.DD. e IVA - contraddittorio preventivo - obbligo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo è stata ritenuta illegittima. Poiché i tributi armonizzati e non armonizzati erano contenuti in un unico avviso di accertamento, il vizio relativo al contraddittorio si è esteso all'intero atto impositivo, con conseguente annullamento o illegittimità complessiva dell'avviso, non limitata alla sola parte concernente l'IVA.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento per la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo o endoprocedimentale. Secondo la contestazione, il contribuente non è stato ascoltato prima dell'adozione di un provvedimento individuale potenzialmente pregiudizievole, in violazione dei principi fondamentali dell'Unione europea e del diritto di difesa. L'avviso riguardava sia tributi armonizzati, come l'IVA, sia tributi non armonizzati, come le imposte dirette.

Norme richiamate

  • Principi fondamentali dell'Unione europea sul diritto di essere ascoltato

    diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale potenzialmente pregiudizievole

    Il contribuente deve poter esporre le proprie osservazioni prima dell'adozione di un atto impositivo potenzialmente lesivo, quando il contraddittorio preventivo è richiesto dai principi dell'ordinamento europeo.

  • Disciplina del contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria

    la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale

    La violazione del contraddittorio preventivo può determinare l'illegittimità dell'accertamento. Quando un unico atto comprende tributi armonizzati e non armonizzati, il vizio può riflettersi sull'intero atto impositivo.

Massime di principio

  • Prima dell'emissione di un atto impositivo potenzialmente pregiudizievole, il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere le contestazioni e di presentare osservazioni, quando il contraddittorio preventivo è previsto dalla disciplina applicabile o imposto dai principi dell'Unione europea.
  • Se l'accertamento riguarda l'IVA e altre imposte ed è formalizzato in un unico avviso, l'illegittimità derivante dalla mancata instaurazione del contraddittorio può estendersi all'intero atto, anziché restare limitata alla sola imposta armonizzata.
  • La violazione del contraddittorio deve essere valutata in concreto alla luce del tipo di tributo, della procedura utilizzata e delle garanzie previste dalla normativa vigente; non ogni irregolarità procedimentale produce automaticamente l'annullamento.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare se ha ricevuto un invito o una comunicazione preventiva, se ha avuto un termine effettivo per difendersi e se l'avviso unico contiene componenti impositive tra loro collegate.

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