Sentenza del 23/04/2018 n. 1864 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irpef - Emolumenti variabili - Applicazione dell'addizionale regionale Irpef - Presupposto di imposta - Retribuzione variabile eccedente il triplo di quella fissa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che l’addizionale regionale IRPEF del 10% può essere applicata esclusivamente se la retribuzione variabile supera il triplo di quella fissa. In assenza di tale requisito non è possibile applicare il prelievo, neppure sulla base del comma 2-bis. Il contribuente è risultato quindi vittorioso, poiché la pretesa dell’Amministrazione finanziaria non può essere fondata su un ampliamento dei presupposti previsto dal comma 2-bis.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’interpretazione dell’articolo 33, comma 1, del d.l. 78/2010, in materia di addizionale regionale IRPEF sugli emolumenti variabili. Il presupposto per applicare l’aliquota del 10% è inderogabile: la retribuzione variabile deve eccedere di almeno tre volte l’ammontare della retribuzione fissa. Solo quando tale soglia è superata, la base imponibile è determinata considerando la differenza tra l’intero importo della retribuzione variabile e la retribuzione fissa. Il successivo comma 2-bis, introdotto dal d.l. 98/2011, non estende autonomamente l’ambito applicativo del prelievo.
Norme richiamate
Articolo 33, comma 1, decreto-legge n. 78/2010
Applicazione dell’addizionale regionale IRPEF con aliquota del 10% alla retribuzione variabile eccedente il triplo della retribuzione fissa.
La norma stabilisce un presupposto tassativo: l’addizionale si applica soltanto quando la retribuzione variabile supera di tre volte quella fissa. Una volta verificata la soglia, la base imponibile è costituita dalla differenza tra l’intera retribuzione variabile e la retribuzione fissa.
Articolo 33, comma 2-bis, decreto-legge n. 78/2010, introdotto dal decreto-legge n. 98/2011
La disposizione non amplia i presupposti dell’addizionale e non consente di applicarla in assenza del requisito previsto dal comma 1.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria subordina il prelievo al superamento di una soglia quantitativa, tale presupposto deve essere verificato in concreto e non può essere presunto o sostituito da criteri diversi.
- Le disposizioni successive o integrative non possono essere interpretate come ampliative dell’imposizione se manca un chiaro fondamento normativo; in caso di dubbio, i presupposti del tributo devono risultare dalla disposizione impositiva principale.
- Per calcolare la base imponibile occorre prima verificare che il presupposto dell’imposta sia effettivamente realizzato; solo dopo si applica il criterio di calcolo previsto dalla norma.
- In situazioni analoghe, è necessario confrontare l’importo complessivo della retribuzione variabile con il triplo della retribuzione fissa e applicare il prelievo soltanto se la soglia è superata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 apr 2018Sentenza del 23/04/2018 n. 443 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 23 apr 2018Sentenza del 23/04/2018 n. 487 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 23 apr 2018Sentenza del 23/04/2018 n. 1797 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 23 apr 2018Sentenza del 23/04/2018 n. 1800 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 23 apr 2018Sentenza del 23/04/2018 n. 1809 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 23 apr 2018Sentenza del 23/04/2018 n. 1865 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →