Cassazione Penale, Sentenza n. 43848/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale in sede dibattimentale, nel procedimento a carico di Daniele Romeo, aveva disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ritenendo non regolari le notifiche da udienza preliminare. Il GIP ha dissentito, sollevando conflitto negativo di competenza perché il provvedimento del Tribunale comportava la regressione del procedimento a una fase già esaurita; secondo il GIP, anche in caso di irregolarità delle notifiche la rinnovazione doveva essere disposta dal giudice del dibattimento e non la restituzione degli atti al PM.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, ha ritenuto che il principio di prevalenza del giudice dibattimentale previsto dall'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. non si applica quando la decisione del giudice del dibattimento sia abnorme. Ha richiamato l'art. 143 disp. att., l'art. 420, comma 2, e l'art. 484, comma 2‑bis, cod. proc. pen., affermando che il giudice del dibattimento deve ordinare la rinnovazione delle notifiche e che la trasmissione degli atti al PM in tali casi è un provvedimento abnorme. Perciò ha dichiarato la competenza del Tribunale di Catania e ha disposto che gli atti siano trasmessi a quel Tribunale per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 28, comma 2, cod. proc. pen.
Principio della prevalenza della decisione del giudice del dibattimento rispetto al giudice dell'udienza preliminare, ma non applicabile quando la decisione del giudice del dibattimento sia abnorme e quindi estranea al sistema processuale.
art. 143 disp. att. cod. proc. pen.
Attribuisce al Presidente o al giudice singolo l'onere, già nella fase preliminare al dibattimento, di provvedere alla rinnovazione degli atti di citazione/ notifica qualora necessario.
art. 420, comma 2, cod. proc. pen.
Impone al giudice del dibattimento, dopo gli accertamenti sulla costituzione delle parti, di ordinare la rinnovazione degli avvisi, citazioni, comunicazioni e notificazioni di cui dichiara la nullità; l'ordine è rivolto alla cancelleria del giudice stesso.
art. 484, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
Rimanda alle regole del giudice del dibattimento per la rinnovazione delle notifiche dichiarate nulle, confermando l'onere del giudice del dibattimento di provvedere senza retrocedere il procedimento.
art. 111, comma 2, Cost.
Principio della ragionevole durata del processo che giustifica l'interpretazione volta a evitare retrocessioni non necessarie e prolungamenti ingiustificati del procedimento.
legge delega n. 81/1987, art. 2, comma 1, n. 1
Direttiva di massima semplificazione del processo che ha motivato la collocazione dell'onere di citazione presso organi diversi dal giudice del dibattimento e l'intento di evitare regressioni processuali inutili.
Massime di principio
- Se il giudice del dibattimento rileva nulità nella notificazione della citazione, deve ordinare egli stesso la rinnovazione delle notifiche (in favore della propria cancelleria) e non rimettere il procedimento al PM o al giudice delle indagini preliminari.
- Un provvedimento del giudice del dibattimento che dispone la trasmissione o la restituzione degli atti al PM/giudice delle indagini preliminari per rinnovare le notifiche può essere qualificato come "abnorme" e dunque non imporsi come soluzione valida; tale abnormità legittima il contrasto e la sindacabilità da parte della Corte.
- Il principio di prevalenza dell'atto del giudice del dibattimento (art. 28, comma 2) non è assoluto: non si applica quando la decisione sia estranea o contraria al sistema procedurale (provvedimento abnorme).
- Per evitare stasi e prolungamenti irragionevoli del processo (art. 111 Cost.), l'interpretazione preferibile è quella che consente al dibattimento di proseguire mediante provvedimenti interni (rinnovazione delle notifiche) anziché retrocedere il procedimento.
- In presenza di rifiuto concorrente di dare impulso al procedimento da parte di organi diversi, il conflitto di competenza è ammissibile e la decisione definitiva può spettare alla Corte competente a dirimere il conflitto.
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