Cassazione Civile, Ordinanza n. 22551/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro in cui una lavoratrice ha chiesto l’accertamento dell’esistenza di un rapporto subordinato a tempo pieno, svolto come cuoca dal 1° giugno 1999 al 31 dicembre 2015, e il pagamento delle differenze retributive, di 13ª e 14ª mensilità, del TFR e la regolarizzazione contributiva. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d’appello ha confermato la decisione. In cassazione il datore di lavoro ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2094 e 2103 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato il rapporto come subordinato e continuativo senza prova degli elementi costitutivi, trascurando asseriti periodi di interruzione e violando il riparto dell’onere probatorio; 2) omesso esame di documenti e atti di causa, per avere la corte d’appello omesso di valutare tutto il materiale istruttorio; 3) violazione dell’art. 116 c.p.c. e della L. n. 88/1989, art. 54, per non aver attribuito valore di prova legale a un estratto contributivo e ad altri documenti asseritamente di fede pubblica; 4) violazione degli artt. 115, 116, 167 e 416 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, per asserito uso distorto del principio di non contestazione rispetto ai conteggi prodotti dalla lavoratrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava in realtà a contestare una ratio decidendi diversa da quella effettivamente posta a base della sentenza impugnata e, comunque, a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, essendovi doppia conforme tra primo e secondo grado, era precluso il vizio di omesso esame del fatto decisivo ex art. 348-ter c.p.c.; anche tale censura tendeva inoltre a una nuova valutazione del materiale istruttorio. Ha ritenuto il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, chiarendo che l’estratto contributivo INPS non costituisce prova legale insuscettibile di contestazione e che la sua efficacia certificativa non impedisce di dimostrarne l’inesattezza o l’incompletezza nei giudizi tra privati. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, osservando che la censura sulla non contestazione dei conteggi non trascriveva l’atto in cui sarebbe stata effettuata la specifica contestazione; ha inoltre ribadito che, nel rito del lavoro, il convenuto deve contestare specificamente i conteggi dell’attore, con critica puntuale dei dati fattuali e non solo del titolo del credito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione subordinata del rapporto di lavoro, ma la Corte non accoglie la censura perché la questione devoluta in appello riguardava soprattutto la natura e continuità dei contratti a termine asseritamente succedutisi.
Invocato dal ricorrente nella contestazione della qualificazione delle mansioni, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’esito del ricorso.
La Corte evidenzia l’uso promiscuo dei diversi vizi e ribadisce che il ricorso deve articolare censure coerenti con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
In presenza di doppia conforme, è precluso il ricorso per cassazione per omesso esame di fatti decisivi nei limiti previsti dalla norma.
La doglianza è respinta: l’estratto contributivo non ha natura di prova legale immodificabile e può essere contestato o superato da prova contraria.
La comunicazione previdenziale ha valore certificativo della situazione in essa descritta, ma non impedisce di provare in giudizio che i dati certificati non corrispondano alla reale situazione previdenziale.
Richiamato dal ricorrente in tema di non contestazione; la Corte ribadisce che la contestazione deve essere specifica e puntuale.
Nel rito del lavoro il convenuto deve svolgere contestazioni specifiche, anche sui conteggi prodotti dall’attore.
Concorre a fondare l’onere di specifica contestazione del convenuto nel processo del lavoro.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente, senza rilievo decisivo nel rigetto delle censure.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente, senza esito favorevole.
Richiamato nel giudizio di merito per l’eccezione di prescrizione quinquennale, ritenuta infondata dai giudici di merito.
L. n. 230/1962
La mancanza della prova scritta del termine comporta l’inefficacia dell’apposizione del termine e la conversione del rapporto in tempo indeterminato.
Conferma l’esigenza della prova scritta del termine nei contratti a tempo determinato.
art. 36 Cost.
La disciplina collettiva è richiamata come parametro di equità della retribuzione nella quantificazione dei crediti di lavoro.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una censura che investa una questione estranea alla ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; il ricorso deve confrontarsi con il decisum reale e non con una ricostruzione diversa della decisione.
- La deduzione di vizi motivazionali o di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, attività riservata al giudice di merito.
- Nel processo del lavoro, la contestazione dei conteggi della parte attrice deve essere specifica e puntuale, indicando i fatti e gli elementi contabili da cui discenderebbe l’errore; la generica negazione del credito o del titolo non basta a contestare il quantum.
- Il principio di non contestazione opera anche sui conteggi dell’attore, ma riguarda i fatti posti a base del calcolo e non sostituisce il potere-dovere del giudice di applicare la disciplina giuridica corretta.
- Un estratto contributivo o altra comunicazione previdenziale ha valore certificativo, ma non costituisce prova legale assoluta e può essere superato da prova contraria o dalla dimostrazione della non corrispondenza alla reale situazione di fatto.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo è soggetto alla preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., salvo i limiti consentiti dalla norma.
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