Cassazione Penale, Sentenza n. 32000/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La banca impugnava il decreto del Tribunale che aveva rigettato la domanda di ammissione al passivo di due crediti: (i) un mutuo ipotecario concesso il 15/01/2015 per ristrutturazione immobiliare intestato a soggetto garantito da Acanto, e (ii) un credito chirografario derivante dallo scoperto di conto corrente di una cooperativa garantito da fideiussione di Acanto. La banca contestava che il Tribunale avesse ritenuto la 'strumentalità' dei crediti all'attività illecita di Acanto senza adeguata prova: il mutuo sarebbe stato concesso in un momento successivo al periodo della pericolosità indicato nel decreto di confisca e destinato a finalità compatibili con l'uso lecito delle somme; il piccolo importo del credito chirografario lo rendeva non idoneo a finanziare attività illecite. Inoltre la banca deduceva la propria buona fede (non conoscenza e non conoscibilità della strumentalità) e denunciava l'irretroattività della novella di legge (Legge 161/2017) che avrebbe modificato i requisiti di tutela dei crediti di terzi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato il decreto impugnato. Ha enunciato il principio secondo cui, ai fini dell'ammissione di un credito nello stato passivo di una confisca, occorre in primo luogo dimostrare il nesso di strumentalità tra il credito e l'attività illecita; solo dopo che tale nesso è stato provato grava sul creditore l'onere di dimostrare la propria buona fede (incolpevole ignoranza di quel nesso). La presunzione semplice di strumentalità è ammissibile solo se, al momento dell'erogazione del credito, la condizione di pericolosità del beneficiario era manifesta o conoscibile; se la pericolosità era assente o occulta la semplice presunzione non può operare. Nel caso di specie il Tribunale non ha dato una congrua motivazione sul fatto che al momento dell'erogazione del mutuo e del finanziamento fossero emergenti elementi sintomatici della pericolosità di Acanto, né ha risposto alle argomentazioni difensive circa la non conoscibilità della pericolosità e la destinazione lecita del mutuo; pertanto la Corte ha ritenuto mancante la prova della strumentalità e ha annullato il provvedimento, disponendo il rinvio per nuovo esame conforme ai principi affermati. I restanti motivi (tra cui i rilievi sulla novella del 2017) sono stati assorbiti dalla decisione sul punto principale.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 52, comma 1, lett. b)
art. 52, comma 1, lett. b)
La norma richiede la dimostrazione della finalizzazione del credito all'attività illecita; solo se tale nesso è provato il creditore deve dimostrare la propria buona fede. L'onere della prova sulla buona fede è eventuale e successivo alla prova della strumentalità.
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 52, comma 1, lett. a)
art. 52, comma 1, lett. a)
Richiamata rispetto ai crediti chirografari e agli oneri probatori connessi all'incapienza del debitore; la Corte ha però deciso che la decisione sulla strumentalità assorbe i rilievi secondari.
Legge 30 ottobre 2017, n. 161 (modifica art. 52 d.lgs. 159/2011)
La novella è invocata dalla banca come più favorevole per i crediti chirografari (esonerando il creditore da prova dell'escussione del patrimonio residuo). La Corte non ha ritenuto necessario applicare retroattivamente la novella perché il provvedimento è annullato per mancanza di prova della strumentalità.
art. 59, comma 9, d.lgs. 159/2011
Norma procedurale che disciplina l'opposizione all'ammissione al passivo nelle procedure di prevenzione, invocata quale strada impugnatoria seguita dalla banca.
Costituzione, art. 25, comma 2
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di legalità e alla tutela dei diritti di credito; la Corte ha risolto la controversia applicando i principi di diritto sostanziali richiamati e annullando il provvedimento per carenza probatoria.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Cass. sez.1 n. 6746/2020; Cass. sez.6 n. 27692/2021; Cass. sez.6 n. 25505/2017)
Cass. sentenze citate in motivazione
La Corte ha fatto riferimento a precedenti secondo cui (i) la presunzione di strumentalità può operare solo se la pericolosità era manifesta/percepibile all'epoca dell'operazione e (ii) la valutazione della buona fede del creditore è successiva e distinta dalla verifica della strumentalità.
Massime di principio
- Onere probatorio: il giudice deve prima accertare e motivare la sussistenza del nesso di strumentalità tra il credito e l'attività illecita; solo dopo l'accertamento della strumentalità grava sul creditore l'onere di provare la propria buona fede.
- Presunzione di strumentalità: può essere utilizzata solo quando, al momento dell'erogazione del credito, la pericolosità del destinatario era manifesta o conoscibile; se la pericolosità era occulta o non percepibile la presunzione non opera.
- Conoscibilità per la banca: non è richiesto che la banca svolga indagini investigative equivalenti a quelle dell'autorità giudiziaria; non si può addebitare all'istituto l'obbligo di conoscere pendenze non pubbliche.
- Finalità del finanziamento: la destinazione apparente e lecita delle somme (es. ristrutturazione immobiliare) pesa nella valutazione della non strumentalità; occorre una motivazione concreta se si ritiene il contrario.
- Importo e utilità del credito: somme esigue non sono automaticamente ritenute strumentali; il giudice deve spiegare in che modo l'importo avrebbe potuto essere funzionale all'attività illecita.
- Effetto della novella 2017: sebbene la legge 161/2017 abbia modificato profili procedurali per i crediti chirografari, tali questioni possono risultare assorbite se viene accertata l'assenza della prova primaria della strumentalità.
- Obbligo motivazionale del giudice: il giudice deve rispondere alle specifiche eccezioni difensive e indicare elementi fattuali che colleghino l'operazione creditizia alla pericolosità del proposto, soprattutto quanto alla conoscibilità di tali elementi al momento dell'operazione.
- Conseguenza pratica: in casi analoghi la decisione richiederà un esame puntuale del timing tra erogazione del credito e fatti che evidenziano la pericolosità; in mancanza di elementi certi e percepibili la banca avrà buone possibilità di ottenere l'ammissione del credito.
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