Cassazione Penale, Sentenza n. 2229/2022 del 19/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione. Denunciano, con tre motivi, violazioni di norme di diritto processuale penale: (1) la Corte avrebbe affermato senza riscontro probatorio che l'installazione di impianti nel sottotetto avesse comportato la modifica della destinazione d'uso e avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica ex art. 666 c.p.p.; (2) la Corte non avrebbe valutato l'elemento che indusse il Comune a rilasciare l'accertamento di conformità, cioè il rischio che la demolizione del solaio compromettesse la staticità dell'edificio, e avrebbe dovuto accertare tecnicamente tale pregiudizio; (3) la motivazione sarebbe illogica e carente perché non affronta l'ordinanza interlocutoria del 3 febbraio 2020 e il materiale acquisito, rendendo incomprensibile il rigetto delle richieste della Procura Generale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello, che ha desunto la modifica della destinazione d'uso dal giudicato penale definitivo (sentenza di condanna per opere eseguite in assenza di concessione, con trasformazione del sottotetto in livello abitabile dotato di autonomia funzionale). Ha affermato che l'accertamento di compatibilità urbanistica rilasciato nel 2015, essendo contrastante con la realtà fattuale definitivamente accertata dalla sentenza penale, non può prevalere sul giudicato. Ha inoltre stabilito che l'asserita impossibilità tecnica di eseguire la demolizione senza danneggiare la parte lecita deve essere provata e, se dipende da causa imputabile al condannato, non è rilevante. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Usato come riferimento dai ricorrenti per denunciare violazioni di motivazione; la Corte però ha valutato i motivi come manifestamente infondati e ha dichiarato i ricorsi inammissibili ai sensi delle regole di ammissibilità e motivazione della cassazione
I ricorrenti sostenevano la necessità di una perizia; la Corte ha ritenuto che non fosse necessaria alla luce del giudicato penale definitivo che già accertava i fatti materiali (modifica sostanziale del sottotetto)
Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse coerente e basata sul giudicato penale, dunque non viziata nella misura invocata
Applicato per la condanna alle spese e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, fatto salvo il mancato ravvisarsi di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Legge n. 47 del 1985, art. 20, lett. c)
Riferimento alla fattispecie urbanistica per la quale era intervenuta la condanna penale: la Corte penale aveva accertato opere edilizie eseguite in assenza della prescritta concessione, comprese modifiche di destinazione d'uso
Massime di principio
- Un giudicato penale definitivo che accerta la realtà fattuale di opere abusive prevale su successivi atti amministrativi che si pongano in contrasto con quella realtà: il giudice dell'esecuzione può disapplicare atti amministrativi incompatibili con il giudicato
- La richiesta di accertamenti tecnici (perizie) è rilevante quando la decisione richieda valutazioni tecnico-scientifiche non già pacificate da un precedente giudicato; se un fatto materiale è già definitivamente accertato in sede penale, la necessità della perizia può essere esclusa
- L'impossibilità tecnica di eseguire una demolizione senza danneggiare parti lecite deve essere provata dalla parte che la invoca; se il danno deriva da causa imputabile al condannato, tale impossibilità non è rilevante per impedire l'esecuzione della demolizione
- In sede di impugnazione in Cassazione, i motivi che mirano a rimettere in discussione fatti pacificati da giudicato penale sono difficilmente ammissibili e possono essere dichiarati manifestamente infondati
- Gli eredi di un condannato possono essere chiamati a rispondere in sede di esecuzione e possono essere condannati al pagamento delle spese e delle sanzioni previste in caso di ricorsi inammissibili
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