Cassazione Penale, Ordinanza n. 02530/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione del requisito di sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza del 25/06/2025 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare di Novara. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato e non tramite un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha quindi esaminato esclusivamente il profilo dell'ammissibilità formale dell'impugnazione, richiamando la disciplina dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, e il principio già affermato dalle Sezioni Unite sulla necessità della sottoscrizione da parte di difensore abilitato. Non risultano dal testo altri motivi di doglianza sostanziale.
Norme richiamate
Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La riforma ha inciso sull'art. 613 c.p.p. escludendo la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p., non è validamente proponibile personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La proposizione personale del ricorso per cassazione integra una causa di inammissibilità rilevabile dalla Corte senza esame del merito.
- All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in applicazione della disciplina codicistica, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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