Cassazione Penale, Sentenza n. 4358/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso il diniego di ammissione al gratuito patrocinio. Il motivo di cassazione denunciava violazione di legge (art. 79 d.P.R. 115/2002): contestava che il giudice avesse dichiarato inammissibile l'istanza perché l'autocertificazione non indicava i redditi relativi all'anno d'imposta 2020, mentre la richiedente aveva indicato i redditi relativi all'anno 2021 in relazione all'istanza depositata il 3/10/2022. La questione giuridica centrale riguardava l'interpretazione del concetto di "ultima dichiarazione" ai fini dell'art. 76 d.P.R. 115/2002 e se il reddito da certificare debba riferirsi all'annualità per la quale è già scaduto il termine di presentazione della dichiarazione oppure a quella per la quale è sorto l'obbligo di presentazione (criterio di prossimità cronologica).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendolo. Ha affermato il principio secondo cui, ai fini del patrocinio a spese dello Stato (art. 76 d.P.R. 115/2002), l'"ultima dichiarazione" è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione; pertanto va applicato il criterio della prossimità cronologica e il reddito da certificare è quello relativo all'annualità per la quale è sorto l'obbligo di presentazione. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76
Il reddito da indicare ai fini dell'ammissione al patrocinio è quello risultante dall'"ultima dichiarazione": la Corte interpreta questo termine come la dichiarazione per la quale, al momento del deposito dell'istanza, è già sorto l'obbligo di presentazione (criterio della prossimità cronologica), anche se la dichiarazione non è ancora materialmente stata presentata
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 79
Stabilisce i requisiti formali dell'istanza (generalità, codici fiscali, dichiarazione sostitutiva, indicazione specifica del reddito complessivo valutabile). La mancata indicazione delle informazioni richieste secondo l'art. 79 comporta l'inammissibilità dell'istanza; la Corte precisa però quale sia il reddito che deve essere indicato ai sensi dell'art. 76
Massime di principio
- Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il reddito da autocertificare è quello relativo all'annualità per la quale, alla data di deposito dell'istanza, è già sorto l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (criterio della prossimità cronologica), anche se la dichiarazione non è ancora materialmente presentata
- Se l'istanza manca delle indicazioni richieste dall'art. 79 (generalità, codici fiscali, determinazione specifica del reddito complessivo), può essere dichiarata inammissibile; dunque occorre compilare l'autocertificazione in modo completo e conforme ai criteri fissati dall'art. 76
- In situazioni in cui esistono termini diversi per la presentazione (es. modello 730 vs modello Redditi), il giudice deve valutare quale annualità ha visto maturare l'obbligo di presentazione al momento del deposito dell'istanza e ancorare a quella i redditi dichiarati
- Gli operatori (difensori e uffici) dovrebbero adottare l'orientamento della Corte: al momento di presentare istanze di gratuito patrocinio indicare la situazione reddituale più prossima temporalmente all'istanza per evitare rischi di rigetto
- Una decisione di rigetto basata su un'interpretazione letterale restrittiva (esclusivamente l'ultima dichiarazione materialmente presentata) può essere censurata in cassazione se contrasta con il criterio di prossimità cronologica consolidato
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