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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26248/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Carchidi impugnava la conferma della condanna per diffamazione per un articolo pubblicato sulla testata on line "Iacchitè.com", in cui si affermava che Egidio Perri era un "prenditore di soldi pubblici" e aveva ricevuto circa 190.000 euro dalla Regione per un'impresa fallimentare e "fantasma". In Cassazione il ricorrente deduceva: (1) nullità del decreto di citazione per difetto di notifica e per omissione di avvisi sugli artt. 420-bis e segg. (contestando la mancata indicazione delle garanzie e sostenendo che il decreto doveva contenere avvertimenti a pena di nullità); (2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. d) perché la prova materiale (BURC della Regione Calabria) proverebbe la verità delle affermazioni e la riconducibilità del fatto a critica politica (verità, continenza e interesse pubblico); (3) vizio di motivazione sulla riconducibilità dell'articolo a Carchidi, mettendo in dubbio l'attendibilità delle deposizioni (teste di p.g. e persona offesa) e la paternità del profilo Facebook collegato all'articolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: (i) la notifica del decreto di citazione era valida: le copie erano attestatamente conformi all'originale e la notifica si era perfezionata per rifiuto dell'imputato, sicché l'imputato si era volontariamente sottratto alla conoscenza dell'atto; (ii) l'omessa indicazione, nel decreto di citazione, delle norme che disciplinano il processo in assenza (artt. 420-bis e segg.) non determina la nullità della citazione ai sensi dell'art. 552 cod. proc. pen.; inoltre il processo non doveva essere rinviato ex art. 420-quater perché ricorreva la condizione prevista dall'art. 420-bis, comma 2; (iii) l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 552 per contrasto con l'art. 24 Cost. è manifestamente infondata in assenza di specifica indicazione del pregiudizio; (iv) sul merito la doglianza relativa alla verità degli addebiti è generica e la Corte di merito ha correttamente valutato anche la mancanza del requisito della continenza, idoneo a escludere l'esimente del legittimo esercizio del diritto di critica; (v) la contestazione sulla riconducibilità dell'articolo all'imputato è aspecifica e la sentenza di merito ha motivato adeguatamente la riferibilità (link dal profilo Facebook, direzione responsabile di "Cosenza sport" e deposizione della persona offesa). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il processo in assenza; si applica quando l'imputato si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento (per esempio rifiutando la notifica), con conseguente possibilità di procedere senza la presenza dell'imputato

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Prevede talune misure in caso di mancata comparizione; la Corte ha ritenuto che non imponesse il rinvio quando l'imputato si è volontariamente sottratto alla notifica e ricorre la disciplina dell'art. 420-bis

  • art. 419, comma 7 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla doglianza relativa agli avvisi contenuti nella citazione; la Corte ha ritenuto che l'eventuale mancanza di riferimenti agli artt. sul processo in assenza non implichi una nullità della citazione

  • art. 552, comma 2 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'omissione nell'avviso della citazione delle norme sul processo in assenza non costituisce requisito di nullità dell'atto di citazione

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto che non sussista una violazione del diritto di difesa ove non sia stato dimostrato un concreto vulnus derivante dall'omessa indicazione normativa nella citazione

  • art. 606 lett. d) cod. proc. pen.

    Stabilisce i vizî di motivazione impugnabili in cassazione; la Corte ha riscontrato che i rilievi erano generici e non specificamente diretti a dimostrare un vizio motivazionale tale da assorbire il giudizio di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente per inammissibilità colposa al pagamento delle spese e ad una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata per il ricorso dichiarato inammissibile

  • Legge 28 aprile 2014, n. 67

    Ha introdotto la disciplina del processo in assenza; la Corte ha osservato che il processo di primo grado è stato celebrato dopo l'entrata in vigore di tale disciplina e ciò giustifica la dichiarazione di assenza anziché contumacia

Massime di principio

  • La validità della notifica: se la notifica si perfeziona per rifiuto del destinatario, la parte si è volontariamente sottratta alla conoscenza dell'atto e ciò preclude l'annullamento per presunto difetto formale delle copie notificate
  • Omissioni formali nella citazione: l'assenza nel decreto di citazione dell'indicazione delle norme sul processo in assenza (artt. 420-bis e segg.) non costituisce automaticamente motivo di nullità se non è dimostrato un pregiudizio concreto al diritto di difesa
  • Assenza vs contumacia: il rifiuto di ricevere la notifica può giustificare la qualificazione dell'imputato come assente ai sensi della disciplina sul processo in assenza introdotta dalla L. 67/2014
  • Onere probatorio nella diffamazione per esercizio del diritto di critica: per fondare l'esimente è necessario provare con chiarezza la verità dell'affermazione, la continenza espositiva e l'interesse pubblico; la sola produzione di documenti non basta se non dimostra anche la continenza e il nesso con l'interesse pubblico
  • Impugnazioni in Cassazione: i motivi devono essere concreti e specifici (soprattutto sui vizi di motivazione); censure generiche o basate su fatti non emergenti dalla sentenza di merito sono inammissibili
  • Rilievi sull'attendibilità delle fonti/testimoni: per mettere in discussione la valutazione probatoria del giudice di merito è necessario indicare punti critici specifici della motivazione che ne mettano in crisi la logicità, non solo affermazioni generiche sull'affidabilità delle persone che hanno deposto
  • Sanzioni per ricorsi infondati: la dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne per spese e pagamento di somme alla Cassa delle ammende quando il ricorso è ritenuto colposamente infondato

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