Ordinanza n. 10/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione prima, n.1600 dell’8 ottobre 2025, resa tra le parti, concernente la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’annullamenti di un’interdittiva antimafia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, Sez. I, n. 1600 dell’8 ottobre 2025, recante condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’annullamento di un’interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le amministrazioni hanno proposto appello contro la sentenza con cui il TAR Calabria aveva accolto il ricorso di primo grado e condannato l’Amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dall’annullamento di un’interdittiva antimafia. In via incidentale è stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata. Il testo dell’ordinanza non espone gli specifici motivi d’appello né le censure rivolte alla statuizione risarcitoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare nei sensi indicati in motivazione, mantenendo la res adhuc integra fino alla definizione del giudizio di merito. Non è quindi intervenuta una decisione definitiva sull’appello né sulla fondatezza della condanna risarcitoria. È stata fissata per il 25 giugno 2026 l’udienza pubblica di discussione dell’appello. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, in ragione della mancata costituzione dell’appellato.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base della domanda cautelare proposta in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte appellata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte appellata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, il giudice può accogliere l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata senza definire il merito della controversia, mantenendo integra la situazione processuale fino all’udienza pubblica fissata per la decisione.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare in appello non implica, di per sé, l’accoglimento dell’appello nel merito né comporta una definitiva valutazione sulla legittimità della condanna risarcitoria pronunciata in primo grado.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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